Ravvedimento speciale per i contribuenti ISA

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Tra le modifiche apportate dal Senato in fase di conversione del cosiddetto DL omnibus (DL n. 113/2024) spunta una nuova opportunità per i contribuenti che aderiranno al concordato preventivo biennale. Per tali soggetti, infatti, il nuovo articolo 2-quater del Decreto introduce la possibilità di usufruire di uno speciale ravvedimento relativamente agli anni d’imposta dal 2018 al 2022.

Come funziona il nuovo strumento

Preliminarmente occorre precisare che la possibilità di usufruire del ravvedimento viene circoscritta ai soli contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e, specificatamente, a quelli che nelle suddette annualità hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In altre parole, vengono esclusi i contribuenti forfettari.

L’adesione al ravvedimento permette di definire i redditi per le annualità 2018/2022 attraverso il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap. In buona sostanza si tratta di una vera e propria “sanatoria”, considerato che con il perfezionamento del ravvedimento il contribuente non potrà subire accertamenti se non in specifici e limitati casi (decadenza dal concordato preventivo biennale, applicazione di una misura cautelare o notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per particolari reati commessi tra il 2018 e il 2022, mancato pagamento integrale dell’imposta sostitutiva).

Come accennato, l’adesione al ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento (in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o tramite versamenti rateali mensili) dell’imposta sostitutiva, il cui ammontare viene determinato utilizzando una griglia costruita sul punteggio di affidabilità fiscale (ISA) raggiunto dal contribuente nelle specifiche annualità oggetto di definizione.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva, infatti, corrisponde a una percentuale del reddito di lavoro autonomo (o d’impresa) dichiarato in ciascuna annualità e specificatamente:

  • nel 5% se il punteggio ISA è pari a 10;
  • nel 10% se è inferiore a 10 ma pari o superiore a 8;
  • nel 20% se è inferiore a 8 ma pari o superiore a 6;
  • nel 30% se è inferiore a 6 ma pari o superiore a 4;
  • nel 40% se è inferiore a 4 ma pari o superiore a 3;
  • nel 50% se esso è inferiore a 3.

    Anche l’aliquota dell’imposta sostituiva viene calibrata in base al punteggio ISA raggiunto dal contribuente e viene fissata:
  • al 10% se è pari o superiore a 8;
  • al 12% se è inferiore a 8 ma pari o superiore a 6;
  • al 15% se è inferiore a 6.

In considerazione degli effetti del Covid-19, viene previsto che per la definizione delle annualità 2020 e 2021 tali aliquote vengano ridotte del 30% (attestandosi, quindi, rispettivamente al 7%, al 8,4% e al 10,5%). La norma, infine, prevede che in ogni caso l’importo da versare per ciascuna annualità non possa essere inferiore a mille euro.

Ad esempio, un contribuente che ha dichiarato redditi di lavoro autonomo pari a 80.000 euro nel 2021 e a 100.000 euro nel 2022, con punteggi ISA rispettivamente di 6 e di 9, per aderire al ravvedimento dovrà versare imposte sostitutive computate nel modo seguente:

per il 2021:
reddito lavoro autonomo = 80.000
base imponibile = 80.000 x 20% = 16.000 aliquota = 8,4%
imposta sostitutiva = 1.344 euro

per il 2022:
reddito lavoro autonomo = 100.000
base imponibile = 100.000 x 10% = 10.000 aliquota = 10%
imposta sostitutiva = 1.000 euro

Per quanto riguarda la definizione dell’IRAP viene previsto un meccanismo analogo: la base imponibile viene determinata applicando al valore della produzione netta dichiarato le medesime percentuali utilizzate per le imposte sui redditi. Mentre l’aliquota viene fissata per tutti i contribuenti, indipendentemente dal punteggio ISA raggiunto, al 3,9% per le annualità 2018, 2019 e 2022 e ridotta del 30% per il 2020 e 2021.