Proventi finanziari professionisti fuori dall’onnicomprensività

Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 ha provveduto a riscrivere – nell’ambito del processo di riforma fiscale avviato con la legge (delega) n. 111/2023 – la disciplina del reddito di lavoro autonomo all’interno dell’Irpef.

Tra le novità più rilevanti della novella legislativa, oltre all’applicazione della regola di neutralità fiscale alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, vi è certamente l’introduzione, a partire dal periodo d’imposta 2024, del principio di onnicomprensività nell’ambito della formazione del reddito di lavoro autonomo.

Tale principio, identificato in seno all’articolo 5 della legge delega per la riforma fiscale come attrazione al reddito di lavoro autonomo “di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale”, ha trovato attuazione all’interno del nuovo articolo 54 del TUIR, con il comma 1 della norma che prevede che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sia formato “dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V”.

L’applicazione di tale principio, che risponde a condivisibili ragioni di semplificazione, aveva destato qualche perplessità con riferimento alla fattispecie degli interessi attivi e dei proventi finanziari percepiti dai professionisti nell’esercizio dell’attività. Questione che avrebbe riguardato, ad esempio, gli interessi attivi liquidati dalle banche sui conti correnti utilizzati per gestire incassi e pagamenti degli studi professionali. Tali proventi, infatti, prima della riforma venivano considerati redditi di capitale ed erano soggetti alla ritenuta del 26% a titolo d’imposta. Il passaggio dal regime del reddito di capitale a quello del reddito di lavoro autonomo – con l’applicazione delle aliquote progressive Irpef – quindi avrebbe potuto essere potenzialmente penalizzante per molti contribuenti.

A dipanare la matassa è intervenuto l’articolo 1, comma 1, lettera c), n.2) del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), che ha introdotto il nuovo comma 3-bis all’interno dell’articolo 54 del TUIR. Disponendo che gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni rappresentano redditi di capitale, la nuova norma introduce una specifica eccezione al principio di onnicomprensività, prevedendo in relazione a tale fattispecie un trattamento fiscale in continuità con quello degli anni precedenti.

La questione, peraltro, è stata recentemente esaminata anche dall’Agenzia delle Entrate in sede di risposta a interpello (risposta n. 171 del 26 giugno 2025): la stessa Agenzia, facendo riferimento al summenzionato decreto legge, ha confermato che tali proventi costituiscono redditi di capitale e, quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, precisando altresì che tale disciplina ha valenza anche in relazione ai redditi prodotti nel periodo d’imposta 2024.

Va ricordato, infine, che il decreto legge (S. 1594) è stato approvato in via definitiva dall’Aula del Senato della Repubblica in data 30 luglio u.s. ed è in attesa di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.