Con la Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Si tratta dell’articolato normativo che, in attuazione della delega per la riforma fiscale, è intervenuto sulla razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari.
In particolare, la Circolare prende in esame le disposizioni del decreto aventi a oggetto le seguenti tematiche:
- semplificazioni in merito ai pagamenti dei tributi;
- razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie;
- rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici;
- sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti.
Relativamente al primo punto trattato dalla Circolare, assume particolare rilevanza il nuovo calendario per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi. A partire dal 2024, infatti, con riferimento al versamento del saldo delle imposte relative al 2023 e al primo acconto per il corrente anno, vengono disposte due novità:
- il differimento dall’ultimo giorno del mese di novembre al 16 dicembre del termine ultimo entro cui perfezionare il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi;
- la determinazione di una unica data di scadenza – il giorno 16 di ogni mese – per provvedere al versamento delle rate mensili successive alla prima.
In merito la Circolare precisa che l’opzione per la rateizzazione – e la scelta del numero di rate in cui suddividere il pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte – dovrà essere compiuta dal contribuente direttamente all’interno del modello di versamento F24, indicando negli appositi campi “sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto”.
In buona sostanza, quindi, per la rateizzazione sarà sufficiente il comportamento concludente del contribuente all’atto del versamento delle imposte. La Circolare, quindi, precisa che sarà lo stesso contribuente che vorrà avvalersi della rateizzazione a:
- determinare il numero di rate, che non dovrà essere superiore al numero dei mesi che intercorrono tra la scadenza del primo versamento e il 16 dicembre;
- suddividere l’importo complessivo da versare in rate di uguale ammontare;
- applicare alle rate successive alla prima gli interessi di legge.
Relativamente al secondo punto trattato dalla Circolare, occorre evidenziare il paragrafo (2.2) dedicato alla semestralizzazione dei termini di invio al sistema Tessera Sanitaria (TS) dei dati relativi alle spese sanitarie. In merito, si ricorda che l’art. 12 del decreto n. 1/2024 ha definito a regime la cadenza semestrale di tale adempimento, in luogo di quella mensile precedentemente disposta dalla norma. La Circolare ricorda che, per effetto della novella, gli invii al sistema TS, a partire dal 2024, dovranno essere effettuati:
- entro il 30 settembre per le spese sostenute nel primo semestre di ogni anno;
- entro il 31 gennaio dell’anno successivo per quelle sostenute nel secondo semestre.
Infine, la Circolare si sofferma sui termini per l’invio delle eventuali correzioni ai dati trasmessi al sistema TS, ricordando che essi devono essere pubblicati, con riferimento a ogni anno, sul sito dello stesso sistema ( www.sistemats.it ). Per quanto riguarda le spese afferenti al 2024 i suddetti termini sono fissati al 7 ottobre 2024 e al 7 febbraio 2025 rispettivamente per il primo semestre e per il secondo semestre dell’anno.
Relativamente al terzo punto trattato dalla Circolare non si segnalano tematiche di specifico interesse per i dentisti; mentre con riferimento al quarto punto va sottolineato che la Circolare si sofferma sui periodi di sospensione dell’invio di atti ai contribuenti (da parte dell’Agenzia delle entrate) introdotti dall’art. 10 del decreto. In buona sostanza, dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre l’Agenzia delle entrate dovrà sospendere l’invio di:
- comunicazioni con esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni;
- comunicazioni con esiti della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata;
- lettere di invito per l’adempimento spontaneo.
In merito, occorre evidenziare come venga precisato che la suddetta sospensione, che riguarda soltanto alcuni degli atti che possono essere emessi dall’Agenzia delle Entrate, non opera nei casi in cui “ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione”.
Andrea Dili
Dottore commercialista