Nella giornata di martedì 3 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto avente a oggetto la revisione dell’IRPEF e dell’IRES, in attuazione dei principi fissati dalla legge delega per la riforma fiscale.
Sentiamo questo nuovo atto normativo particolarmente nostro, perché frutto di una proposta che ANDI ha presentato già oltre 5 anni orsono alle forze politiche di maggioranza e opposizione – è il commento di Carlo Ghirlanda, Presidente nazionale ANDI –. Si tratta di una riforma necessaria, utile a consentire finalmente lo sviluppo di un modello evoluto della nostra professione, senza i costi fiscali che hanno finora ostacolato i fenomeni di aggregazione fra professionisti. A nome di ANDI ringrazio il Governo e tutti i parlamentari che si sono adoperati nell’ascolto, nell’accoglimento e nel sostegno della proposta di riforma da noi sollecitata.
Per quanto riguarda i professionisti, il decreto riscrive i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo contenuti nell’articolo 54 del TUIR, introducendo alcune novità. Tra queste, la più rilevante attiene a una misura specificamente richiesta e sostenuta da ANDI in sede di definizione del testo di legge delega per la riforma fiscale, ovvero la statuizione del principio di neutralità fiscale nelle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
A tale fine il decreto prevede l’inserimento di un nuovo articolo, il 177-bis, nel TUIR, norma che stabilisce che i conferimenti di attività materiali e immateriali (compresa la clientela) e di passività riferibili ad attività professionali in società tra professionisti (STP) non generano realizzo di plusvalenze o minusvalenze qualora ricorrano due specifiche condizioni:
- il valore delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente sia imputato in un importo corrispondente alla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite;
- il soggetto conferitario, in ordine a quanto ricevuto, subentri nella posizione del conferente, provvedendo a redigere un prospetto di riconciliazione con i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, inoltre, prevede che il medesimo principio di neutralità fiscale valga per tutte le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. Potranno essere effettuate in regime di neutralità, quindi, le trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti e di associazioni costituite per l’esercizio di arti e professioni nonché il trasferimento mortis causa o per atto gratuito di attività materiali e immateriali e di passività riferibili ad attività professionali svolte in forma individuale.
Viene quindi superato l’ultimo vincolo all’aggregazione degli studi professionali in STP, considerando che fino a ora l’Amministrazione finanziaria ai fini fiscali considerava le suddette operazioni alla stregua di una cessione, tassandone gli effetti. A partire dall’entrata in vigore della norma – presumibilmente il 1° gennaio 2025 – sarà possibile realizzare tali operazioni in regime di neutralità e, quindi, senza oneri fiscali diretti a carico dei professionisti interessati.