Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 gennaio, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, facendo proprie alcune delle osservazioni che erano state formulate in sede parlamentare.
Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale viene sostanzialmente confermato l’impianto previsto nella bozza di decreto esaminato dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato (Vedi QUI)
Già dal corrente anno, quindi, i contribuenti interessati potranno predefinire il reddito e le relative imposte con l’Agenzia delle Entrate. In particolare, il procedimento prevede che l’Agenzia formuli una proposta – valida per due anni – al contribuente, anche sulla base delle informazioni che quest’ultimo sarà chiamato preventivamente a inviare (presumibilmente i dati inclusi nel modello ISA). Non essendo previsto alcun contraddittorio in merito alla quantificazione del reddito oggetto di concordato, il contribuente potrà decidere se accettare o meno la proposta dell’Agenzia.
In caso positivo egli determinerà e pagherà le imposte del biennio concordatario sulla base del valore del reddito concordato in luogo di quello effettivamente conseguito. Trascorso il biennio l’Agenzia elaborerà una nuova proposta.
Venendo alle novità approvate dal CdM, quella apparentemente più rilevante afferisce all’inclusione dei contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8 nel novero dei soggetti che possono aderire al concordato.
Tuttavia, a parere di chi scrive, sul piano sostanziale la modifica non cambia molto le regole del gioco: se, infatti, nella bozza di decreto veniva previsto che chi aveva punteggio ISA inferiore a 8 poteva acquisirlo attraverso l’integrazione del reddito per poi accedere al concordato, è ragionevole presumere che con il nuovo impianto normativo l’Agenzia delle Entrate formulerà proposte modulate sul punteggio ISA del contribuente. In altre parole, a un voto ISA basso corrisponderà un moltiplicatore reddituale alto e viceversa. Tant’è che viene prevista l’estensione del regime premiale ISA ai contribuenti che aderiranno al concordato.
Vengono invece confermati gli altri requisiti di accesso al concordato, ovvero:
- l’assenza di debiti tributari maggiori di 5mila euro e di debiti per contributi previdenziali;
- la regolare presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative dei tre periodi d’imposta precedenti;
- l’assenza di condanne relative a reati tributari o al riciclaggio nei cinque anni precedenti a quelli dell’applicazione del concordato.
Così come viene confermato l’ambito di applicazione dell’istituto, circoscritto agli esercenti attività d’impresa o arti e professioni che applicano gli ISA o che utilizzano il regime forfettario. Proprio in relazione a quest’ultimi, il testo approvato in CdM contiene una rilevante novità: per il 2024 l’applicazione del concordato preventivo viene limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
Viene infine riscritto, ma per il solo 2024, il calendario degli adempimenti legati all’attuazione del concordato preventivo: per il corrente anno, infatti, viene disposto che i contribuenti potranno aderire alla proposta concordataria entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, spostato al 15 ottobre 2024; mentre per gli anni successivi esso rimane fissato al 30 giugno.
Andrea Dili
Dottore commercialista