La Circolare 4/E dell’Agenzia delle Entrate prende in considerazione le novità sull’Irpef introdotte dalla legge di bilancio dello Stato per il 2025. In particolare vengono esaminate la nuova struttura del modello impositivo e le importanti innovazioni sulla disciplina del reddito di lavoro dipendente, che riguardano essenzialmente il cuneo fiscale sui redditi prodotti da tale categoria di lavoratori.
In questa breve nota, focalizzata sui liberi professionisti, si prenderanno in esame esclusivamente le novità che impattano sulla disciplina del reddito di lavoro autonomo. In tal senso, assumono particolare rilevanza:
- la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
- le modifiche alle detrazioni per familiari a carico.
La misura più importante è rappresentata senza dubbio dalla conferma del regime Irpef in vigore provvisoriamente per il solo anno d’imposta 2024. In altre parole, ricorda la Circolare, con la legge di bilancio si rende strutturale il modello transitorio del 2024, ridisegnando a regime la configurazione di scaglioni e aliquote Irpef. In buona sostanza per il calcolo delle imposte dovute si continuerà a fare riferimento a un modello che prevede tre scaglioni di reddito, ovvero:
- fino a 28mila euro, con applicazione dell’aliquota del 23%;
- oltre 28mila e fino a 50mila euro, con applicazione dell’aliquota del 35%;
- oltre 50mila euro, con applicazione dell’aliquota del 43%.
In merito, la Circolare ricorda che gli interventi che a partire dall’anno d’imposta 2025 vengono resi strutturali afferiscono:
- alla riduzione del numero degli scaglioni da quattro a tre;
- all’assorbimento dei precedenti primi due scaglioni d’imposta (0-15.000 e 15.001- 28.000 euro) in un unico scaglione con aliquota del 23% (viene quindi soppressa l’aliquota del 25% che veniva applicata allo scaglione 15.001-28.000 euro).
La circolare, poi, prende in esame le novità apportate dalla legge di bilancio all’art. 12 del TUIR in tema di detrazioni per carichi di famiglia. In merito occorre preliminarmente precisare che vengono considerati familiari fiscalmente a carico coloro che conseguono un reddito complessivo lordo di ammontare massimo pari a 2.840,51 euro (massimale innalzato a 4mila euro per i figli di età non superiore a 24 anni). In relazione a tali soggetti il contribuente può beneficiare di una serie di detrazioni, variabili in base al reddito.
Per quanto riguarda i figli a carico, la legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo vincolo anagrafico: viene infatti previsto che il contribuente potrà godere della detrazione solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 (fino al 2024 l’unico vincolo era avere compiuto 21 anni). In merito la circolare precisa che considerando che tali detrazioni sono rapportate al mese, la detrazione in esame spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
Viene infine ricordato che per i figli con disabilità accertata il vincolo del compimento del trentesimo anno di età non opera.
La nuova norma, poi, amplia, sempre a partire dal 2025, la nozione di “figlio” ai fini della detrazione, includendo anche quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, quelli adottivi, affiliati o affidati e quelli conviventi del coniuge deceduto.
Infine, in relazione agli altri familiari a carico, le nuove disposizioni circoscrivono la detrazione ai soli ascendenti conviventi, lasciando scoperte le posizioni degli altri parenti conviventi, quali, ad esempio, fratelli e sorelle.
Andrea Dili
Dottore commercialista