Il 14 giugno l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet la risposta a una FAQ in tema flat tax incrementale.
In particolare, l’Agenzia ha preso posizione in merito a tre diverse fattispecie, chiarendo i dubbi relativamente alla possibilità di applicare ai versamenti della flat incrementale:
- l’istituto della rateazione;
- il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo applicando la maggiorazione dello 0,40%;
- il differimento del termine di versamento al 31 luglio 2024, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione, per i contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
Il chiarimento si è reso necessario poiché la legge istitutiva della flat tax incrementale non contiene alcuna indicazione puntuale relativamente ai termini di versamento dell’imposta.
Tuttavia, secondo l’Agenzia, i suddetti istituti possono essere applicati anche alla flat tax incrementale, poiché, anche in mancanza di un rinvio espresso alla normativa sui versamenti delle imposte sui redditi, lo stesso deve ritenersi “implicito”, in considerazione del fatto che la flat tax incrementale appartiene alla “famiglia” delle imposte sui redditi e che, allo stesso tempo, manca una disciplina specifica che ne regoli i termini di versamento.
In buona sostanza, quindi:
- i contribuenti che esercitano attività soggette agli ISA (e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro) potranno beneficiare della proroga e versare la flat tax incrementale entro il 31 luglio 2024 senza il pagamento di alcuna maggiorazione;
- per gli altri contribuenti la scadenza per il versamento dell’imposta rimane il 1° luglio 2024, ma si potrà effettuare il pagamento nei successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4%.
In ogni caso, precisa l’Agenzia, è possibile versare la flat tax incrementale usufruendo dell’istituto della rateazione previsto dall’articolo 20 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Ovvero in rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi, da effettuarsi entro il giorno 16 di ciascun mese con termine al 16 dicembre 2024.
Andrea Dili
Dottore commercialista