Differimento dei termini per la Rottamazione quater

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La legge di conversione del D.L. n. 215/2023 (Decreto “Milleproroghe”), approvata definitivamente dal Parlamento il 21 febbraio 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49, di oggi 29 febbraio 2024, ha differito i termini di pagamento della rottamazione quater.
 Per chi non ha pagato le due rate, originariamente in scadenza rispettivamente il 31 ottobre 2023 ed il 30 novembre 2023, rinviate una prima volta al 18 dicembre 2023 senza possibilità di fruire della tolleranza del ritardo dei 5 giorni, avrà ora la possibilità di pagare le prime tre rate della definizione agevolata delle cartelle, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della Rottamazione quater entro il 15 marzo 2024. Tale scadenza si trasferisce al 20 marzo se si considera la tolleranza dei 5 giorni di ritardo.

Anche la terza rata della rottamazione quater, originariamente in scadenza il 28 febbraio 2024, è stata differita, unitamente alle prime due, al 15 marzo 2024 sempre con possibilità di di scadenza al 20 marzo 2024, se si tiene conto della già citata tolleranza.
Le rimanenti rate del 2024 dovranno essere saldate entro il 31 maggio c.a., 31 luglio e 30 novembre 2024, secondo le scadenze indicate nel proprio piano di comunicazione delle somme dovute.

In caso di mancato pagamento, o di pagamento tardivo anche parziale, i benefici saranno persi ed i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Pertanto, tale acconto non determinerà l’estinzione della quota residuale e determinerà per l’Agenzia della riscossione azione di recupero.
Detto ciò, appare evidente che ciascuna rata deve essere regolarmente, integralmente e puntualmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa.

Inoltre, se nelle more delle riaperture dei termini,  il contribuente fosse stato raggiunto da una intimazione al pagamento, da un atto di recupero forzoso, un preavviso di iscrizione di ipoteca o di fermo, quest’ultimo potrà chiedere il blocco immediato delle procedure di recupero, fino al 20 marzo 2024. Chiaro è che le attività di recupero forzato sono bloccate unicamente in riferimento alle partite incluse nell’istanza di sanatoria.

Fino al momento in cui il debitore non decade dalla definizione agevolata è ammessa anche la compensazione. La presenza di ruoli inclusi nella rottamazione non limita in alcun modo la facoltà di compensazione dei crediti d’imposta nel modello F24.

Occorre precisare che, anche a seguito della citata novità legislativa, possono fruire del differimento unicamente i contribuenti che hanno presentato istanza di definizione agevolata entro il 30 giugno 2023 (DL 51/2023 convertito con modificazioni della Legge 87/2023).  Per la presentazione delle istanze non è prevista alcuna riapertura dei termini.