Concordato preventivo biennale – Versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva in regime di ravvedimento

Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2024, n. 50/E – – articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024 – Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

Con la Risoluzione n. 50/e del 17 ottobre 2024 e il Provvedimento direttoriale del 4 novembre 2024 l’Agenzia delle entrate provvede a fornire le istruzioni operative per consentire ai contribuenti di aderire al nuovo istituto del ravvedimento speciale, disciplinato dall’articolo 2-quater del DL n. 113/2024.

In estrema sintesi, i contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale (ISA) che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) hanno la possibilità, attraverso il versamento di una imposta sostitutiva, di definire i redditi dichiarati per le annualità dal 2018 al 2022. In altre parole, con l’adesione al ravvedimento speciale il contribuente non potrà subire accertamenti fiscali (se non in casi limitatissimi) relativamente alle annualità definite attraverso il versamento della suddetta imposta sostitutiva, che potrà essere eseguito in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure tramite una apposita rateizzazione con versamenti mensili.

A tale proposito, con la Risoluzione in oggetto viene stabilito che i versamenti dell’imposta sostitutiva dovranno essere effettuati mediante modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 4074, relativamente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per le persone fisiche;
  • 4075, relativamente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per i soggetti diversi dalle le persone fisiche;
  • 4076, relativamente all’imposta sostitutiva dell’Irap.

In merito alla compilazione del modello F24, la Risoluzione precisa che nel campo “anno” del modello dovrà essere indicato l’anno a cui si riferisce il versamento dell’imposta sostitutiva. Ad esempio, un contribuente che decide di definire con il ravvedimento speciale gli anni 2020, 2021 e 2022 dovrà compilare tre righi del modello, indicando, per ciascun anno, l’imposta sostitutiva versata.

Per quanto riguarda il campo “rateazione”, i contribuenti che versano in un’unica soluzione dovranno indicare il valore “0101”, mentre coloro che si avvalgono della rateizzazione indicheranno il numero della rata in versamento e il numero complessivo di rate (in caso si scelga di effettuare il versamento in 12 rate, ad esempio, per la prima rata dovrà essere indicato il valore 0112).

Più articolato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che ricorda come l’accesso al ravvedimento speciale sia consentito soltanto ai contribuenti che hanno aderito entro il 31 ottobre al CPB e che sono soggetti agli ISA. Il Provvedimento rammenta che il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità oggetto di ravvedimento, precisando che i relativi riferimenti sono resi disponibili nell’allegato n. 1 al Provvedimento. Si ricorda, in ogni caso, che nel cassetto fiscale dei contribuenti sono disponibili, dallo scorso 14 ottobre, apposite tabelle con il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per aderire al ravvedimento speciale.

Il Provvedimento, inoltre, specifica che l’opzione per il ravvedimento viene esercitata con il pagamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva tramite modello di versamento F24 entro il 31 marzo 2025. E che il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti versamenti sono successivi alla notifica al contribuente di processi verbali di costatazione (pvc), di schemi di atti di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.

In relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva, infine, viene precisato che è possibile dividere il pagamento in un massimo di 24 versamenti mensili di pari importo, cui dovranno essere applicati gli interessi computati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Andrea Dili
Dottore commercialista