Con l’approvazione, in via definitiva, del decreto legislativo correttivo da parte del Consiglio dei Ministri viene ampiamente modificata la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB). Tra gli interventi più significativi messi in campo vi è la riduzione dei benefici derivanti dalla scelta dell’imposta sostituiva opzionale prevista dall’articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Tale norma, in buona sostanza, prevede che i contribuenti che aderiscono alla proposta concordataria possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, in luogo dell’Irpef (o dell’Ires per società di capitali e cooperative), sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nell’anno d’imposta antecedente a quelli a cui si riferisce la proposta. L’adesione al CPB, quindi, consente ai contribuenti interessati di esercitare una specifica opzione al fine di sottoporre il maggior reddito concordato a un’imposta sostituiva con aliquota inversamente proporzionale al punteggio ISA conseguito dal contribuente, ovvero:
- il 10% se esso si attesta su un valore almeno pari a 8;
- il 12% se si raggiunge un risultato compreso tra 6 e 7,99;
- il 15% se il voto della pagella fiscale è inferiore a 6.
Tale opportunità appare particolarmente conveniente, considerando che le aliquote nominali Irpef si attestano su valori del 23%, del 35% e del 43%, senza contare che con l’opzione per l’imposta sostitutiva si evita anche il pagamento delle relative addizionali (comunali e regionali), la cui incidenza è cresciuta significativamente nell’ultimo ventennio. Salvo situazioni particolari, quindi, appare naturale che la scelta del contribuente finisca per orientarsi verso l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Nella sua formulazione originaria, valida per coloro che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, la norma non prevedeva alcun limite all’ammontare di reddito che poteva beneficiare delle aliquote ridotte dell’imposta sostitutiva. Quindi, contribuenti con redditi 2024 e 2025 anche molto più elevati di quelli concordati con l’Amministrazione fiscale possono legittimamente assoggettare l’intero maggior reddito a tali aliquote.
Il decreto correttivo provvede a limitare tale beneficio, fissando una sorta di massimale. Viene, infatti, previsto che, a partire dal biennio concordatario 2025-2026, le aliquote ridotte potranno applicarsi su un importo massimo di 85mila euro e che l’eventuale parte eccedente sia tassata con una aliquota pari a quella dell’ultimo scaglione Irpef, oggi al 43%. Analogamente, in relazione ai CPB conclusi con contribuenti soggetti a Ires, come le STP costituite in forma di società di capitali o cooperativa, le aliquote ridotte troveranno applicazione fino a 85mila euro mentre la parte in eccesso sarà assoggettata a una aliquota equivalente a quella in vigore per l’Ires, attualmente al 24%.
A ben vedere, le nuove regole segnano una stretta sul vantaggio fiscale che i contribuenti potranno ottenere dall’opzione per l’imposta sostitutiva, anche se i benefici rimangono comunque consistenti, sia perché fino a 85mila euro il risparmio viene comunque garantito, sia poiché anche sull’eventuale eccedenza si potrà godere di una agevolazione, considerando che, comunque, essa non è soggetta alle addizionali Irpef.
Andrea Dili
Dottore commercalista