Nella giornata di ieri, 4 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo correttivo che riscrive le regole del Concordato Preventivo Biennale (CPB).
Nello specifico, si tratta di una serie di modifiche che hanno un impatto molto significativo sullo strumento di compliance varato nel 2024, anche con specifico riferimento ai liberi professionisti iscritti a Ordini e Collegi.
Le modifiche al CPB, infatti, interessano diversi aspetti del modello, dalle regole di accesso a quelle di determinazione della proposta concordataria, fino alla proroga dei termini per l’adesione.
Considerata la profondità degli provvedimenti messi in atto, nel presente contributo verrà data una panoramica generale delle novità, rimandando a successivi interventi gli approfondimenti sui temi più rilevanti.
Specificatamente, il decreto correttivo dedica ben 9 articoli al concordato preventivo biennale, disciplinando:
- l’esclusione dal CPB dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario a far data dal primo gennaio 2025 (articolo 7);
- l’incremento dell’imposta sostitutiva opzionale, relativamente alla parte eccedente 85mila euro, sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nell’anno d’imposta antecedente a quelli a cui si riferisce la proposta (articolo 8);
- l’introduzione di cause di esclusione e di cessazione dal CPB per i liberi professionisti che partecipano ad associazioni professionali o a società tra professionisti (STP) o tra avvocati (STA) e per le stesse forme aggregative (articolo 9);
- la limitazione della causa di esclusione e di cessazione dal CPB relativamente alle operazioni di conferimento esclusivamente a quelle che hanno a oggetto una azienda o un ramo di azienda, attraverso l’interpretazione autentica della norma originaria (articolo 10);
- la modifica del termine di adesione alla proposta di CPB, che di fatto viene prorogato dal 31 luglio al 30 settembre (ovvero al nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare). Conseguentemente, l’adesione al CPB 2025-2026 potrà essere inviata entro il 30 settembre 2025 (articolo 11);
- la semplificazione della procedura di approvazione della metodologia finalizzata all’elaborazione della proposta di CPB, riducendo il novero delle casistiche di richiesta del parere del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 12);
- la possibilità di beneficiare della maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, sulla base degli incrementi occupazionali, anche per i soggetti che aderiscono al CPB (articolo 13);
- l’introduzione di soglie massime nella determinazione del reddito concordatario dei contribuenti con punteggio ISA superiore a 8 (articolo 14);
- l’integrazione della causa di decadenza dal CPB relativamente all’omesso versamento entro 60 giorni delle somme richieste dall’Agenzia delle entrate a seguito dell’effettuazione di controlli automatizzati (articolo 15).
A ben vedere, si tratta di modifiche che impattano profondamente, sia in senso positivo che negativo, sui professionisti che dal biennio 2025-2026 intenderanno aderire al CPB. Non appare, infatti, condivisibile la modifica che di fatto preclude ai professionisti organizzati in associazioni professionali o in STP, qualora mantengano una posizione reddituale autonoma, l’accesso all’istituto concordatario; mentre sono sicuramente positivi gli interventi in ambito di proroga dei termini per l’adesione, di accesso alla maxi deduzione sulle nuove assunzioni e, soprattutto, di introduzione di soglie massime nella determinazione del reddito concordatario dei contribuenti fiscalmente più affidabili.
Andrea Dili
Dottore commercialista