Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2024, n. 48/E vengono istituiti i codici tributo per consentire il versamento dell’eventuale maggior acconto, determinatosi a seguito dell’accettazione della proposta concordataria, e dell’imposta sostitutiva (regime opzionale) sul maggior
reddito prodotto per effetto del perfezionamento del concordato preventivo rispetto a quello conseguito nel 2023.
Preliminarmente, il documento di prassi fa riferimento alla normativa che disciplina i versamenti dovuti dai contribuenti che hanno scelto di aderire al concordato. Per quanto riguarda gli acconti per il 2024 dovuti dalle persone fisiche, si tratta, sinteticamente, delle seguenti prescrizioni:
- se l’acconto è calcolato in base all’imposta relativa al 2023 (metodo storico) è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di lavoro autonomo dichiarato per il 2023. Per i contribuenti che adottano il regime forfettario e si trovano nei primi cinque anni di attività la suddetta maggiorazione è ridotta al 3%;
- se, invece, esso viene determinato secondo il metodo previsionale (quindi sulla base dell’imposta relativa al 2024), “la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito (…) concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie”.
Inoltre, occorre considerare che la disciplina del concordato concede ai contribuenti la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva “flat” sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordatario e quello del 2023.
A tal fine, con riferimento alle persone fisiche che aderiscono al concordato, la Risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:
- 4068, relativamente alla maggiorazione dell’acconto delle imposte sui redditi dei contribuenti soggetti agli ISA;
- 4071, relativamente all’imposta sostitutiva (regime opzionale) dovuta dai contribuenti soggetti agli ISA;
- 4072, relativamente alla maggiorazione dell’acconto dell’imposta dovuta dai soggetti che aderiscono al regime forfettario;
- 4073, relativamente alla maggiorazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva (regime opzionale) dovuta dai soggetti che aderiscono al regime forfettario.
Per i contribuenti ISA diversi dalle persone fisiche, inoltre, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 4069, relativamente alla maggiorazione dell’acconto delle imposte sui redditi;
- 4070, relativamente alla maggiorazione dell’acconto dell’Irap.
Andrea Dili
Dottore commercialista