Il decreto legislativo con la riforma della disciplina del reddito di lavoro autonomo e la neutralità fiscale delle aggregazioni degli studi professionali in società tra professionisti (STP) è in arrivo in Parlamento per l’esame in sede consultiva.
Il decreto, che era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri (CdM) lo scorso 30 aprile, è stato finalmente “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato e può così riprendere il cammino verso la definitiva approvazione da parte del CdM.
Approvazione che, verosimilmente, dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.
Si tratta a ben vedere di un testo normativo lungamente atteso dalle categorie professionali, visto che – attraverso l’inserimento del nuovo articolo 177-bis all’interno del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) – viene previsto che le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali beneficeranno del regime di neutralità fiscale. In tal modo, verrà definitivamente archiviato l’attuale orientamento dell’Agenzia delle entrate, secondo cui il passaggio dal regime del reddito di lavoro autonomo, proprio dell’esercizio delle professioni in forma singola o associata, a quello del reddito di impresa, che disciplina le STP, ha un’autonoma rilevanza reddituale.
In altre parole, secondo l’Amministrazione finanziaria le suddette operazioni devono essere considerate “realizzative” e, in quanto tali, devono essere tassate.
La nuova norma ribalta completamente tale impostazione, prevedendo che i conferimenti in STP di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela, e di passività riferibili ad attività professionali non originano alcun realizzo di plusvalenze o minusvalenze, a patto che vengano rispettate due condizioni:
- il soggetto conferente (professionista) assuma un valore della partecipazione pari alla somma dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite;
- il soggetto conferitario (STP), relativamente a quanto ricevuto, subentri nella posizione del conferente, compilando, all’interno della dichiarazione dei redditi, un apposito prospetto di riconciliazione contenente i corrispondenti dati contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
Lo stesso trattamento viene previsto per la generalità delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi, quali – ad esempio – gli apporti in associazioni o in società semplici costituite per l’esercizio di arti e professioni e le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione e scissione) che interessano gli studi professionali.
Analogamente, viene prevista l’applicazione del medesimo criterio al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di attività (compresa la clientela) e passività riferibili ad attività professionali svolte in forma singola.
Per mettere in atto tali operazioni, quindi, sarà opportuno attendere la definitiva approvazione e l’entrata in vigore del decreto.
Andrea Dili
Dottore commercialista