In termini previdenziali il “riscatto” consiste in un versamento che dà diritto ad una copertura pensionistica relativamente a periodi per i quali l’iscritto non ha effettuato alcun contributo, non avendo in realtà lavorato. L’entità del versamento è calcolata dal suo Ente Previdenziale in base ai Regolamenti che lo disciplinano ed è commisurata alla lunghezza del periodo da riscattare.
In questo modo figurano, ai fini della pensione, anni “virtuali” di attività lavorativa che consentono, a seconda dei casi, di conseguire il diritto ad una pensione anticipata e, comunque, di importo più elevato. Il riscatto “di allineamento” consente, attraverso una ulteriore contribuzione, di allineare i contributi già pagati in anni di basso reddito ad anni in cui il reddito è stato più alto e quindi maggiori sono stati i versamenti previdenziali.
In questo modo la pensione derivante sarà maggiore, senza però aumentare gli anni di contribuzione, a differenza di tutte le altre forme di riscatti. Il riscatto, al pari dei contributi previdenziali obbligatori, è totalmente deducibile, ma non per i lavoratori che sono in regime fiscale “forfettario”.
L’adesione a qualsiasi tipologia di riscatto non può prescindere dalla valutazione di questo importante aspetto fiscale.