Quesito ANDI sull’applicazione del D. Lgs 101/2020 – La risposta del Ministero della Salute

Facendo seguito alla nota di richiesta di chiarimenti inviata da ANDI (Vedi QUI) al Ministero della Salute in tema di applicazione del D.lgs. 101/2020, si informano gli Associati sulla risposta che è seguita.

Il Ministero della Salute, per conto della competente Direzione generale della prevenzione sanitaria -Ufficio 4- ha formulato, con propria nota prot. n. 0014326 del 15 maggio c.a. (Vedi QUI), una serie di chiarimenti in merito alle responsabilità e agli adempimenti conseguenti non solo in capo all’esercente le installazioni radiologiche, quale datore di lavoro nell’ambito di studio mono professionale/associato/STP piuttosto che di una struttura odontoiatrica diversamente organizzata, ma anche in capo agli Odontoiatri che svolgono attività di radiodiagnostica complementare, in qualità di lavoratori autonomi come “consulenti collaboratori”, presso strutture odontoiatriche di terzi.

Dalla citata nota risulta particolarmente chiara la posizione del Ministero della Salute sulla non sussistenza di alcun obbligo per l’Odontoiatra che collabora presso una struttura gestita da terzi di nominare un proprio specifico personale esperto di radioprotezione (ERP), fermo restando l’obbligo previsto dall’art.114, comma 2, lettere a, b, c.

Ciò in linea con il parere espresso dalla CAO Nazionale e con quanto più volte sostenuto, anche per le vie brevi da ANDI che, in ogni dove e con ogni mezzo, ancora una volta si è adoperata per una più puntuale interpretazione della norma al fine di evitare contenziosi ed inutili aggravi economici non solo per i propri Associati ma per tutta la Professione.