Pillole di Riforma Fiscale: in Gazzetta Ufficiale il Decreto con la metodologia per il concordato preventivo biennale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 15 giugno il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che individua la metodologia per la formazione del concordato preventivo biennale.

In buona sostanza il Decreto, che si compone di otto articoli e di un allegato, definisce il procedimento che sarà seguito dall’Agenzia delle Entrate per costruire la proposta concordataria che sarà formulata ai contribuenti, e alla quale questi ultimi avranno facoltà di aderire. Con l’accettazione della proposta il contribuente si impegna a dichiarare gli importi preconcordati per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Preliminarmente occorre osservare che il Decreto definisce tale iter esclusivamente nei confronti dei contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), mentre coloro che si avvalgono del regime forfettario dovranno attendere ancora qualche settimana.

Venendo al merito della questione, il procedimento individuato dal Decreto prevede che, ai fini della definizione della proposta concordataria per gli anni 2024 e 2025, il punto di partenza sia costituito dal reddito dichiarato dal contribuente per l’anno 2023. Successivamente vengono previsti cinque diversi passaggi:

  • misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia che scaturiscono dal modello ISA;
  • valutazione dei risultati economici della gestione operativa degli ultimi tre anni;
  • confronto con i valori di riferimento del settore di attività;
  • criterio di formulazione della base imponibile Irap (non previsto per le persone fisiche);
  • rivalutazione attraverso le proiezioni macroeconomiche formulate relativamente al 2024 e al 2025.

Il primo passaggio, che prevede una rimodulazione in aumento del reddito attraverso l’analisi degli ISA, riguarda soltanto coloro che hanno conseguito punteggi ISA inferiori a 10. Viene infatti espressamente previsto che per i contribuenti che raggiungono il punteggio massimo (10) l’applicazione di tale criterio non genera maggiori componenti reddituali.

Il secondo passaggio è volto a determinare un coefficiente di rivalutazione del reddito oggetto della proposta concordataria sulla base della redditività realizzata dal contribuente negli anni 2021, 2022 e 2023, rimodulata attraverso l’applicazione dei punteggi di affidabilità fiscale (ISA) conseguiti nelle stesse annualità.

Il terzo passaggio definisce un ulteriore parametro di rivalutazione del reddito concordatario computato sulla base del livello di redditività minimo settoriale. Quest’ultimo viene definito analizzando le spese sostenute per lavoro dipendente dai contribuenti soggetti al medesimo ISA.

Il quarto passaggio, che riguarda soltanto i contribuenti soggetti all’Irap, e non quindi le persone fisiche, si sostanzia nell’applicazione del criterio del punto precedente per la definizione della base imponibile Irap oggetto di concordato.

L’ultimo passaggio prevede una rivalutazione del reddito, computato applicando i criteri precedenti, sulla base delle previsioni macroeconomiche disponibili. In merito, la nota metodologica fa riferimento a stime che prevedono una crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2024 e dell’1% nel 2025.

Va infine rimarcato che l’articolo 7 del Decreto prevede che il maggior reddito (rispetto a quello del 2023) individuato applicando i criteri sopra descritti troverà applicazione, ai fini della proposta concordataria, nella misura del 50% per il 2024 e del 100% per il 2025. In altre parole, ad esempio, nel caso di un contribuente che ha dichiarato 100mila euro di reddito nel 2023 e di un maggior reddito definito applicando i suddetti criteri in 60mila euro, la proposta di concordato ammonterà a 130mila euro per il 2024 e a 160mila euro per il 2025.

Andrea Dili
Dottore commercialista