Obbligo di iscrizione al RENTRI dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 per Studi Odontoiatrici singoli, associati e StP monospecialistiche

Obbligo di iscrizione al RENTRI dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 per Studi Odontoiatrici singoli, associati e StP monospecialistiche

L’obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) per tutti i produttori di rifiuti pericolosi indipendentemente dal numero di dipendenti e dal tipo di organizzazione, compresi i liberi professionisti e gli studi (medici, dentistici, ecc.) che producono rifiuti pericolosi, completa la digitalizzazione della gestione dei rifiuti in Italia, aperto il 15 dicembre 2025 per concludersi il 13 febbraio 2026.

Giova ricordare che questo argomento è già stato tema della circolare n. 073 del 30 ottobre 2024 (Vedi QUI). In prima lettura la norma (D. Lgs n. 152/2006) individuava come soggetti interessati alla iscrizione al RENTRI gli Enti e le imprese produttori di rifiuti pericolosi (art.188 bis). Nei successivi rimaneggiamenti normativi all’art.188 bis è stato aggiunto il comma 3bis che estendeva la iscrizione al RENTRI a tutti i produttori di rifiuti pericolosi. Permanendo significativi margini di discordanza interpretativa tra il D. Lgs 152/06 e il decreto n.59/2023 (decreto attuativo del RENTRI) ANDI, nel mese di gennaio 2025, ha inoltrato un “interpello dirimente” al MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per chiarire la
posizione degli Studi Odontoiatrici (Vedi QUI) tenendo in debito conto che il principio ispiratore del RENTRI è la tracciabilità dei rifiuti pericolosi come mezzo di tutela della salute e dell’ambiente ma contemporaneamente è necessario evitare duplicazioni di informazioni già in possesso alla Pubblica Amministrazione in conformità con l’art.5 del Trattato Europeo.

In particolare, l’art. 5 del DM 59/2023 prevede che il produttore possa delegare il trasportatore alla emissione del FIR (Formulario Identificativo del Rifiuto) nel quale sono indicati tutti i riferimenti identificativi del produttore iniziale. Più esattamente l’art. 5 prevede Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore, quindi l’iscrizione al RENTRI, per gli Odontoiatri che si avvalgono di quanto indicato nell’art. 5, consente la tracciabilità del rifiuto con la delega al trasportatore e pertanto si traduce solo in un aggravio di costi e di adempimenti. In pratica il rifiuto pericoloso prodotto dall’Odontoiatra è già tracciato dal FIR emesso dal trasportatore su delega del produttore.

Nonostante varie sollecitazioni, in assenza di una risposta ufficiale, in data 28 ottobre 2025 una delegazione di ANDI viene direttamente ricevuta presso gli uffici del MASE. In quella sede, nonostante le argomentazioni precedentemente esposte e nuovamente indicate agli uffici MASE, l’orientamento ministeriale confermato è stato di ritenere che i tutti i produttori di rifiuti pericolosi, compresi gli Studi Odontoiatrici monoprofessionali e le STP monospecialistiche che producono rifiuti pericolosi, benché esonerati dagli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico (art.190,comma 6 del D.Lgs 152/06), siano tenuti alla iscrizione al RENTRI in base all’articolo 188 bis, comma 3bis, del decreto legislativo 152 del 2006 nella finestra operativa prevista tra il 15 dicembre 2025 ed il 13 febbraio 2026 (art.13 del DM 59/2023).

ANDI ha ritenuto questa risposta non soddisfacente e non conforme al principio di proporzionalità e semplificazione amministrativa alla base della legislazione europea. Per questo ha presentato in data 19 novembre 2025 una denuncia presso la Commissione Europea in cui argomentare queste ragioni (Vedi QUI). In data 08 dicembre 2025 la Commissione Europea risponde, tuttavia, alla nostra denuncia ritenendo fuori campo di applicazione della Commissione intervenire circa le modalità di attuazione dei singoli stati membri della legislazione ambientale e del come garantire la tracciabilità dei rifiuti (Vedi QUI).

L’Associazione continuerà ad agire affinché questa norma, ritenuta un sopruso, sia modificata ma, nel frattempo, si invitano i Soci a comunicare a tutti i colleghi associati delle proprie aree di riferimento, le prossime scadenze relative a questo adempimento.

La iscrizione è onerosa e gli Studi Odontoiatrici ricadono nella categoria definita dall’art.13, comma 1, lettera c. del DM n. 59/2023 e consiste in 10 euro per ogni unità locale, come diritto di segreteria, più un contributo annuale di 15 euro il primo anno. Per gli anni successivi, il diritto di segreteria rimane invariato, mentre il contributo annuale si riduce a 10 euro.

Sul sito del RENTRI (Vedi QUI) sono presenti tutti i dettagli al riguardo, ma sarà cura della Segreteria sindacale nazionale fornire in tempo utile una guida all’iscrizione per facilitare il compito di ogni associato.