L’avvio del 2026 segna un cambiamento significativo nella gestione degli adempimenti burocratici per i professionisti sanitari. Dopo anni di alternanza tra scadenze mensili e semestrali e continue proroghe, si concretizzano finalmente gli effetti della riforma che, con il D. Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, ha ridisegnato il calendario degli adempimenti.
Si giunge così a una semplificazione attesa da tempo e più volte sollecitata dalla nostra Associazione presso le sedi istituzionali: l’introduzione della periodicità annuale per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie.
A partire dalle spese relative all’anno d’imposta 2025, l’obbligo di invio periodico viene dunque ufficialmente sostituito da un unico appuntamento annuale. Sebbene il termine ordinario per la trasmissione delle spese sanitarie sia fissato al 31 gennaio di ogni anno, per l’annualità 2025 la concomitanza con il fine settimana sposta la data ultima a lunedì 2 febbraio 2026. Entro questa data, i soggetti interessati da tale adempimento sono tenuti a trasmettere tutti i dati relativi alle prestazioni erogate e pagate (secondo il principio di cassa) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
Il nuovo assetto normativo conferma una finestra di tolleranza per la correzione di eventuali inesattezze. Per i dati regolarmente trasmessi entro il 2 febbraio sarà, infatti, possibile effettuare integrazioni o rettifiche senza sanzioni entro i 7 giorni successivi alla scadenza ordinaria, quindi quest’anno entro il 9 febbraio 2026.
Non cambiano invece le regole sul diritto di opposizione. Qualora il paziente eserciti tale diritto al momento della prestazione, il medico dovrà trasmettere i dati della spesa senza indicare il codice fiscale dell’assistito.
Si rammenta che possono essere trasmessi esclusivamente i dati relativi a spese pagate con metodi tracciabili (bonifico, carte, assegni), fatta eccezione per l’acquisto di farmaci, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN, per le quali resta ammesso il contante.
Infine, si ricorda che il mancato, tardivo o errato invio dei dati comporta una sanzione di 100 euro per ogni singola comunicazione, con un massimale di 50.000 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione o la correzione avviene entro i cinque giorni successivi alla scadenza ed è prevista una sanzione minore se la trasmissione o la correzione avviene entro 60 giorni dalla scadenza; è sempre possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.










