Nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro

In data 17.04.2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro in vigore dal 24 Maggio 2025 data della sua pubblicazione in GU.

Il provvedimento sostituisce e accorpa i precedenti accordi, introducendo importanti novità per quanto riguarda la durata, i contenuti minimi, le modalità di erogazione, le verifiche di apprendimento e i criteri di aggiornamento dei percorsi formativi obbligatori.

Il Nuovo Accordo ha previsto un periodo transitorio di 1 anno fino al 24.05.2026 durante il quale è stato e sarà ancora possibile effettuare corsi di formazione secondo le precedenti normative. Con il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 Aprile 2025 viene introdotto l’obbligo di formazione per il Datore di Lavoro, anche nel caso in cui questo non svolga direttamente il ruolo di RSPP.

I Datori di Lavoro (DDL) dovranno effettuare il corso di formazione entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo entro e non oltre il 24 maggio 2027. Il corso, della durata di 16 ore potrà essere svolto in presenza, in videoconferenza ed in modalità e-learning. La periodicità di aggiornamento è stata fissata a 5 anni, con un corso di durata minima di 6 ore.

Si riassumono tre possibilità:

  1. DDL che non ha fatto precedentemente nessuna formazione specifica: deve
    adempire nelle modalità sopra descritte.
  2. DDL di cui al punto 1, che intendono svolgere anche il ruolo di RSPP,
    dovranno svolgere prima il percorso formativo a loro dedicato come DDL e
    poi il corso per RSPP che il Nuovo Accordo prevede di solo 8 ore (16 + 8
    ore).
  3. DDL che già svolgono direttamente il compito di RSPP e che sono già formati
    secondo l’accordo 2011 sono esentati dal percorso formativo per DDL e
    continueranno con i relativi aggiornamenti.

Il corso di formazione per Datori di Lavoro-RSPP può essere svolto in presenza o in videoconferenza (webinar sincrono). Per mantenere valida l’abilitazione, il Datore di Lavoro-RSPP è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento con cadenza quinquennale. La durata minima dell’aggiornamento è fissata in 8 ore. Il corso di aggiornamento può essere effettuato in presenza, videoconferenza e in e-learning.

Per le altre figure della Sicurezza si segnala:
Nessuna modifica per la durata della formazione dei Corsi Lavoratori (4 ore di parte generale, 12 ore per il rischio Alto e 4 ore per il rischio Basso); la vera novità è che la formazione deve essere tuttavia completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

L’aggiornamento quinquennale della durata minima di sei ore rimane esattamente come prima. Oltre all’aggiornamento quinquennale, la formazione lavoratori deve essere aggiornata ogni qualvolta intervengano elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi o quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità.

Non si ritiene necessaria la figura del Preposto negli Studi Odontoiatrici, considerata la mancanza di figure intermedie nel rapporto tra Datore di Lavoro e lavoratori stessi. Qualora però l’organizzazione dello studio prevedesse per qualcuno dei propri impiegati un ruolo di intermediario fra DDL e personale, tale figura, oltre le ore di formazione previste per i lavoratori, dovrà seguire un percorso dedicato di 12 ore.

Per l’erogazione del corso è ammessa la sola videoconferenza sincrona (in altre parole non è consentita mentre è ammessa la modalità e-learning).

L’aggiornamento è previsto con cadenza biennale, con un corso di durata minima di 6 ore.
Per i Preposti che abbiano completato l’ultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, è stabilito l’obbligo di aggiornamento entro dodici mesi.

La durata della formazione per RLS rimane di 32 ore mentre l’aggiornamento, per le aziende con meno di 15 dipendenti, è obbligatorio (vedi pareri legali acquisiti da ANDI), ma le modalità esecutive sono rimesse alla contrattazione collettiva nel rispetto dei criteri di proporzionalità.

Allo stato attuale, in assenza di indicazioni specifiche nel CCNL, ANDI propone pertanto un percorso di aggiornamento di 10 ore, in linea con le previsioni legislative. Questo aggiornamento RLS è comprensivo dall’aggiornamento lavoratori come specificato negli attestati.

Ultima novità da segnalare è che il Nuovo Accordo 2025 introduce limiti più stringenti per i partecipanti ai corsi (massimo 30 per aula), e rende obbligatorio frequentare almeno il 90% delle ore per ottenere l’attestato, con l’obbligo di verifica finale documentata e tracciabilità delle presenze (anche via elettronica).

Tabella riassuntiva: