LEGGE GELLI SULLA RESPONSABILITÀ DELL’ODONTOIATRA: In via generale, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 24 del 2017 l’odontoiatra risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente, nel qual caso egli risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 cod. civ. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in tema di responsabilità civile nell’attività odontoiatrica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Nel rapporto odontoiatra – paziente la responsabilità è sempre di natura contrattuale per cui il sanitario, per andare esente da responsabilità, deve provare di aver agito diligentemente e che il danno è stato prodotto da un evento imprevisto e imprevedibile (Tribunale Milano Sez. I, 16/02/2018).
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