Legal news – 09 Maggio

Condividi su:

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: Commette esercizio abusivo della professione il laureato in medicina e chirurgia che, pur avendo conseguito due master specialistici all’esito di attività tecnico-pratica, esegua interventi di odontostomatologia (visite, estrazioni, otturazioni, applicazione a fissaggio di capsule ed implantologia) senza essere iscritto all’Albo istituito con legge n. 409 del 1985. Il carattere interdisciplinare delle competenze proprie dell’odontoiatra, in astratto condivise anche dalla formazione del laureato in Medicina e chirurgia che abbia sostenuto esami specialistici in odontostomatologia o che sia specializzato in chirurgia maxillo-facciale, se vale a registrare aree di pertinenza comuni, o di sovrapposizione, rispetto ai due percorsi professionali determina esercizio abusivo della professione. Secondo la Corte di Cassazione in mancanza di una legge di definizione in termini positivi ed univoci del “contenuto tipico” dell’attività di medico chirurgo il principale criterio guida è quello sostanzialistico del superamento del relativo esame di Stato e conseguente iscrizione all’albo. L’iscrizione all’albo dei medici abilita di per sé allo svolgimento dell’attività chirurgica non essendo richiesto anche il possesso del diploma di specializzazione nei diversi settori della chirurgia e quindi non integra il reato di cui all’art. 348 cod. pen. la condotta del medico che esegua interventi di chirurgia plastica pur non avendo conseguito la specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Le prassi, anche ove stabilmente affermatesi all’interno delle strutture sanitarie e per le quali, laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in branche riconducibili all’odontoiatria, al di fuori del sistema transitorio, svolgono attività di diagnosi e terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché di prevenzione e riabilitazione odontoiatriche, per quelli che sono i contenuti tipici dell’attività del medico odontoiatra (L. n. 409 del 1985, art. 2, comma 1), non valgono ad incrinare il sistema del tutto diversamente connotato e neppure sostengono un modello alternativo di competenza, in difetto di fonti primarie di disciplina. Il carattere interdisciplinare delle competenze proprie dell’odontoiatra che si vorrebbero come tali condivise anche dalla formazione del laureato in Medicina e chirurgia che abbia sostenuto esami specialistici in odontostomatologia o che sia specializzato in chirurgia maxillo-facciale, se vale a registrare aree di pertinenza comuni, o di sovrapposizione, rispetto ai due percorsi professionali non può comunque spingersi ad affermare l’esistenza di un complessivo sistema che, diretto ad esautorare quello funzionale al riconoscimento di una identità di effetti. Il Ministero della Salute già nel 2009 ha escluso che la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale rientri fra quelle che abilitano i medici a svolgere l’attività odontoiatrica, con affermazione del carattere obbligatorio dell’iscrizione all’Albo degli odontoiatri. La nota dell’amministrazione distingue tra la chirurgia implantologica endo-ossea orale, branca della chirurgia orale, come tale esercitabile sia dai laureati in odontoiatria, eventualmente assistiti da un training certificato in chirurgia orale, che dai medici specialisti in chirurgia maxillo-facciale, ed il piano generale proprio di ogni riabilitazione implantoprotesica, riservato in via esclusiva all’odontoiatra, professionista tenuto alla programmazione degli impianti oltre che alla realizzazione della protesi dentaria. Nella medesima nota si chiarisce, per quelli che sono i contenuti delle competenze delle due figure professionali, come l’applicazione di impianti endo-ossei con finalità odonto-protesiche rientri nella competenza primaria dell’odontoiatria che pure potrà avvalersi, nella finalità di meglio tutelare le ragioni del paziente, di altre profili professionali, come quello del chirurgo maxillo-facciale, con la precisazione che quest’ultimo, non iscritto all’Albo degli odontoiatri, può “eseguire impianti a scopo odontoprotesico solo su indicazione e conseguente progettazione dell’intero piano di trattamento da parte dell’odontoiatra” (Cass. pen. Sez. VI, Sent. del 22-01-2018, n. 2691).