Facendo riferimento a quanto disciplinato dal Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che definisce alcune discipline come “arti ausiliarie delle professioni sanitarie”, tra cui il mestiere dell’odontotecnico, si ribadisce che tale figura può solamente svolgere un ruolo di supporto alle professioni sanitarie più ampie, come quella odontoiatrica, come sottolineato dal Presidente nazionale ANDI, Carlo Ghirlanda, nel corso della recente audizione alla XII Commissione – Affari sociali – della Camera dei Deputati (Vedi QUI).
Si vuole ricordare che l’odontotecnico è quindi personale non sanitario, autore della costruzione di dispositivi odontoiatrici su precisa indicazione di una prescrizione prodotta dall’Odontoiatra.
Si rammenta, inoltre, che la normativa vigente vieta la presenza di personale non sanitario all’interno di aree cliniche deputate alla prevenzione e alla cura odontoiatrica e che all’odontotecnico non è in alcun modo consentita l’esecuzione di manovre di qualsiasi genere all’interno del cavo orale del paziente.