Con il rinnovo del CCNL degli studi professionali, che è stato sottoscritto lo scorso 26 febbraio, le parti sociali hanno esteso le tutele di welfare contrattuale anche alle collaborazioni, cosiddette co.co.co. (collaborazioni coordinate continuative ex art. 409, n.3, cpc).
Ebipro apre, dunque, anche a queste figure lavorative, per le quali era consentita, fino alla mensilità contabile di febbraio u.s., la facoltà di aderire alla sola Cassa di assistenza integrativa Cadiprof, su espressa indicazione del committente e del lavoratore.
Da marzo 2024, invece, le stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato e apprendistato (art.13 del CCNL “Contribuzione ealla bilateralità di settore”), sono applicate anche ai co.co.co., rendendo facoltativa l’adesione e la contribuzione all’intero sistema bilaterale composto sia da Cadiprof che Ebipro.
A breve l’Ente fornirà le indicazioni operative per l’iscrizione e l’accesso alle prestazioni dei co.co.co..