Chi deve avere il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)

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Il Decreto n. 59 del 4 Aprile 2023 (Vedi QUI) “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti…(omissis)”, nasce dalla necessità di migliorare la tracciabilità dei rifiuti pericolosi prodotti sul territorio nazionale.

Il Decreto stabilisce chi è tenuto all’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) che rappresenta lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione degli stessi.

Tale strumento va a sostituire il SISTRI contrazione di Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti che fu introdotto dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato il 13 gennaio 2010, entrato in vigore il giorno successivo e definitivamente soppresso dall’art. 6 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”: dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (..) (Vedi QUI).

Il RENTRI quindi intuitivamente si applicherebbe ai soggetti che già erano tenuti al SISTRI.

Entrando più dettagliatamente nell’analisi del testo di legge del Decreto n. 59 del 4 Aprile 2023, all’art. 4, “Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico”, al c. 3 si legge: Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006: (omissis).

L’art. 190, “Registro cronologico di carico e scarico”, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, c. 1, cita: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta (o trattata), la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per (il) riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.

Ne discenderebbe, quindi, che se lo studio odontoiatrico non è organizzato in forma di impresa non rientra nelle tipologie di attività indicate all’art 190 c. 1, D. Lgs. n. 152/2006.

Al comma 6 dello stesso articolo viene inoltre specificato: i produttori di rifiuti pericolosi
non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità (che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189):

  • a. con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193; (omissis).

Il testo del Decreto n. 59 del 4 Aprile 2023 contiene continui rimandi al Decreto Legislativo 152/2006. All’art. 12 stabilisce anche che: I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

L’analisi dei testi dei Decreti citati e dei Decreti Dirigenziali prodotti dopo il 4 Aprile 2023, in allegato alla presente, ci portano ad affermare che nessuna nuova disposizione sembra collocare gli studi odontoiatrici, non organizzati in forma di impresa, tra le realtà produttive obbligate ad iscriversi al RENTRI ma permane la prescrizione di conservazione del formulario di identificazione del rifiuto, in formato cartaceo ad oggi o elettronico in avanti, per almeno tre anni. Tale formulario, nonostante alcune modifiche riguardanti forma e contenuti, continua ad essere gestito con le modalità attuali prevedendo il rilascio di una copia vidimata al ritiro del rifiuto e di una copia vidimata di avvenuto smaltimento che potrà avvenire anche con modalità telematiche.

Lo studio odontoiatrico mono professionale o associato rimane, dunque, escluso dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, obbligo a cui invece dovranno sottostare le strutture organizzate in forma societaria.

Particolare attenzione andrà, comunque, posta alle eventuali diverse disposizioni fissate dai regolamenti autorizzativi di ogni Regione ed in caso di Società tra Professionisti (STP) in quanto:

  • le STP monoprofessionali (dedicate esclusivamente all’odontoiatria) sono assimilabili agli studi professionali;
  • le STP pluriprofessionali potrebbero essere classificate come attività di impresa qualora dotate di Direttore Sanitario ed aventi un’organizzazione interna articolata e complessa ovvero tale da equipararle ad un ambulatorio/struttura.

Si conferma, da ultimo, che gli studi odontoiatrici sono esentati dal compilare e presentare ogni anno la dichiarazione dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti (MUD) come indicato nel Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2006 Legge 29 del 25/01/06 art. 11:

  1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
  2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all’articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.”