Bilateralità: l’incentivo Ebipro per il lavoro intermittente

Nella gestione di uno studio può verificarsi la necessità di gestire picchi di lavoro che richiedono l’utilizzo occasionale di risorse flessibili ma adeguatamente formate.

Il CNL Studi Professionali norma una particolare forma di rapporto di lavoro capace di rispondere a questo tipo di fabbisogni: il lavoro intermittente.

Il contratto di lavoro intermittente detto anche “a chiamata” prevede l’avvicendarsi di fasi di effettiva prestazione di lavoro a periodi in cui non vi è attività lavorativa nei quali il lavoratore rimane comunque disponibile a riprendere a lavorare con il datore di lavoro in caso di una chiamata da parte di quest’ultimo.

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei dipendenti degli studi e attività professionali, rinnovato il 16 febbraio 2024, disciplina il rapporto di lavoro intermittente nell’articolo 58.

A titolo esemplificativo vengono elencate le principali casistiche al ricorrere delle quali è ammessa l’intermittenza per gli studi odontoiatrici:

  • Informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali;
  • archiviazione documenti;
  • implementazione dei processi di digitalizzazione.

Il lavoratore dovrà essere informato da parte del datore di lavoro sull’incarico o la prestazione da eseguire con un ragionevole preavviso, il quale è definito in almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione.

I vantaggi della Bilateralità

Anche i lavoratori a chiamata maturano il diritto di aderire al “welfare negoziale” del sistema Ebipro/Cadiprof tramite il versamento unificato dei contributi bilaterali da parte del datore di lavoro.

È richiesto il raggiungimento di un’anzianità contributiva minima.

In caso di trasformazione in ordinario contratto subordinato a tempo indeterminato dell’emittente l’Ente Bilaterale nazionale riconosce in favore del datore di lavoro un incentivo di 1.000 euro a titolo di parziale rimborso del costo del lavoro inerente alla prima mensilità successiva alla conversione.