In applicazione del principio generale di trasparenza previsto dall’art. 5, par. 1 lett. a del Regolamento 2016/679, il titolare del trattamento (cioè il dentista, o la società professionale, “proprietario” delle informazioni personali utilizzate nello studio) deve provvedere a fornire all’interessato, cioè al soggetto a cui si riferiscono i dati, l’informativa relativa all’attività di utilizzo di dati personali da lui posta in essere.
Lo scopo principale di tale adempimento, che in genere viene realizzato attraverso la consegna al soggetto di un documento (ma, come vedremo più avanti, può avere forme diverse, e tra l’altro anche essere fornita “a voce”), è quello di consentire all’interessato di esercitare in concreto i propri diritti riconosciuti dalla normativa europea: come potrebbe infatti questi chiedere la modifica di un suo dato personale se non gli viene spiegato come fare?
La finalità indicata porta dunque il titolare a dover dare sempre l’informativa, anche nei casi in cui non sia necessario acquisire il consenso del soggetto a cui i dati si riferiscono (ad esempio, qualora quest’ultimo sia tenuto a fornire le proprie informazioni personali in base ad un obbligo di legge, verrebbe esclusa l’esigenza di una “approvazione”, di un consenso da parte dell’interessato, che comunque deve essere informato delle caratteristiche del trattamento dei suoi dati): non sono infatti previste nella normativa fattispecie generali di esenzione.