Con le comunicazioni del 30 ottobre 2024 (vedi QUI), ANDI ha esplicitato la visione associativa in merito agli adempimenti relativi al Registro Elettronico di Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) e alla necessità o meno di iscrizione al portale che si ritiene non necessaria per gli studi monoprofessionali/associati e, secondo la
interpretazione di ANDI, anche per le STP monospecialistiche equiparate per la norma autorizzativa agli studi professionali.
Le FAQ presenti sul sito del Ministero dell’Ambiente tuttavia danno una interpretazione più estensiva del dettato normativo circa l’obbligo di iscrizione al RENTRI includendo, con una cronologia differenziata, tutti i produttori di rifiuti pericolosi indipendentemente dalla loro organizzazione (impresa oppure studio) e dal numero di dipendenti.
Per gli studi professionali questo obbligo decorrerebbe dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026. In merito a queste incertezze interpretative ANDI ha posto un interpello al MASE (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) in merito al quale è atteso un riscontro. Contestualmente giunge notizia che alcune imprese di smaltimento dei rifiuti forzino l’iscrizione anticipata degli studi al RENTRI adducendo la motivazione che, altrimenti, non sarebbe possibile la vidimazione digitale dei registri.
Occorre precisare che l’art.5 del decreto 59/2023, punto 3 consente al produttore di rifiuti (lo studio odontoiatrico) di demandare al trasportatore la compilazione del formulario (compresa la vidimazione digitale) fermo restando la responsabilità in capo al produttore. Pertanto per gli studi che si avvalgono di questa possibilità (la maggior parte) non c’è necessità di anticipare la iscrizione prima dei tempi previsti.
Non solo: per questi studi la tracciabilità dei rifiuti da loro prodotti è già garantita dal formulario emesso dal trasportatore/detentore e rende inoperativa e quindi inutile la iscrizione al RENTRI dello studio odontoiatrico. In pratica per il dentista si tratterebbe dell’ennesimo balzello da pagare senza uno scopo specifico.
Nel frattempo, prima della prossima scadenza del 15 dicembre 2025, ANDI rappresenterà queste istanze nelle opportune sedi, in particolare l’inutilità dell’iscrizione al RENTRI per gli studi che delegano l’emissione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) digitale al trasportatore/detentore, ed adirà a tutte le azioni che saranno ritenute atte allo scopo di recepire questo principio.
Tutto questo nell’ottica di ottemperare agli obblighi certamente nello spirito della Legge (garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi) ma nel modo più logico e sostenibile possibile.
Verranno comunicati tempestivamente gli sviluppi futuri attraverso gli abituali canali di comunicazione.