Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera nei giorni scorsi al tredicesimo decreto attuativo della riforma fiscale, contenente la revisione di Irpef e Ires.
All’interno dell’articolato normativo trovano finalmente spazio la nuova regolamentazione del reddito di lavoro autonomo e la disciplina fiscale delle aggregazioni professionali, che trova particolare applicazione alla costituzione di società tra professionisti (STP).
Se le norme sul reddito di lavoro autonomo segnano un significativo miglioramento di alcuni aspetti del modello impositivo Irpef sui professionisti (novità che saranno esaminate in successivi approfondimenti), le disposizioni sulle aggregazioni degli studi professionali rappresentano una e vera e propria rivoluzione rispetto allo status quo, rimuovendo l’ultimo ostacolo alla costituzione di società tra professionisti in campo odontoiatrico.
Andiamo per ordine. Come è stato più volte evidenziato da ANDI, le operazioni di riorganizzazione e aggregazione degli studi professionali erano assoggettate a un regime tributario particolarmente penalizzante. Infatti, prima di questa fondamentale decisione governativa, il passaggio dalla posizione individuale (o dall’associazione professionale) – disciplinata dal regime del reddito di lavoro autonomo – all’esercizio della professione in forma societaria – regolata dalle norme sul reddito d’impresa – era considerato “realizzativo” ai fini fiscali, per effetto di una impostazione che vede prevalere la forma sulla sostanza.
L’articolo 6, comma 1, lettera d) del testo di decreto esaminata dal Consiglio dei Ministri innova completamente la suddetta disciplina inserendo nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) il nuovo articolo 177-bis.
In estrema sintesi viene previsto che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e relativamente allo svolgimento di arti e professioni, il conferimento di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela, (nonché di passività) in una STP non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. In via generale, peraltro, viene sancita la “neutralità fiscale” di qualsiasi operazione di riorganizzazione e aggregazione degli studi professionali in qualsiasi forma costituiti (singola, associata, STP).
“Si tratta, evidentemente, di una grande vittoria per ANDI – dichiara il Presidente nazionale, Carlo Ghirlanda – che ha creduto e investito sulla società tra professionisti già a partire dal 2019, sviluppando e promuovendo uno specifico modello di STP odontoiatrica. Da tempo ANDI ha lucidamente individuato il meccanismo della neutralità fiscale come elemento indispensabile nel processo di aggregazione fra professionisti, sostenendolo nelle sedi parlamentari e confederali. Ancora una volta l’azione politica di ANDI è stata determinante e ringraziamo il Governo per avere approvato questa riforma. Oggi il modello monoprofessionale può evolvere in una nuova dimensione, maggiormente competitiva e senza imposizione fiscale”
Per l’entrata in vigore del principio occorrerà attendere l’esame parlamentare del Decreto e l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri: verosimilmente, considerando le tempistiche dei precedenti decreti attuativi della riforma fiscale, prima della prossima pausa estiva.