Rischi catastrofali: l’obbligo di assicurazione riguarda le sole imprese

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MEF 30 gennaio 2025, n. 18 vengono chiarite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali afferenti al nuovo obbligo introdotto dai commi 101 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2025).

In buona sostanza, entro il prossimo 31 marzo, le imprese saranno tenute a stipulare contratti di assicurazione a copertura del rischio dei danni generati da calamità naturali. In relazione all’inadempimento di tale prescrizione, la legge stabilisce una sanzione dai contorni non rigorosamente definiti: viene previsto infatti che nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziate con risorse pubbliche si terrà conto dell’inosservanza dell’obbligo assicurativo.

Una formulazione vaga, che per gli inadempienti potrebbe significare anche la perdita integrale dei suddetti benefici.

Oggetto dell’assicurazione sono i beni strumentali classificati alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3) dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di cui all’articolo 2424 del Codice civile, ovvero:

  • terreni;
  • fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Sul piano soggettivo, sia la legge sia il decreto ministeriale individuano quali destinatarie dell’obbligo assicurativo le sole imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese istituito presso le camere di commercio. Rimangono, quindi, esclusi i liberi professionisti e gli studi associati, mentre dovranno stipulare l’assicurazione sui summenzionati beni strumentali le società tra professionisti (STP) e le società di servizi.