Previdenza complementare: arriva il moduloTFR3 – Cosa cambia per le assunzioni dello studio odontoiatrico

Previdenza complementare: arriva il moduloTFR3 – Cosa cambia per le assunzioni dello studio odontoiatrico

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto interministeriale del 4 settembre 2026 emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il modulo TFR3, lo strumento con cui i lavoratori assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 esercitano le proprie scelte sulla destinazione del trattamento di fine rapporto. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005, come riscritto dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 204).

Torniamo quindi sul tema già affrontato lo scorso luglio, quando il modello era ancora provvisorio. Ricordiamo il quadro in sintesi: dal 1° luglio 2026 il neoassunto del settore privato – esclusi i soli rapporti di lavoro domestico – è aderente alla forma pensionistica complementare fin dalla data di assunzione, senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà, e dispone di sessanta giorni per rinunciare o per indicare un fondo diverso. L’adesione automatica non riguarda soltanto il TFR maturando, ma anche la contribuzione a carico del datore e del lavoratore nella misura prevista dalla fonte collettiva: per lo studio che applica il CCNL Studi Professionali, che comprende l’area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica, il fondo di riferimento è Fon.Te., con l’1,55% a carico del datore di lavoro e una quota minima dello 0,55% a carico del dipendente.

Che cosa contiene il modulo

Il decreto individua con precisione il contenuto del TFR3: l’attestazione dell’avvenuta informativa, l’indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore, le dichiarazioni sulla posizione previdenziale pregressa e le avvertenze sugli effetti dell’adesione automatica, riportate per esteso nel modulo stesso.

La sezione introduttiva raccoglie i dati anagrafici, l’indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. Il lavoratore vi dichiara di aver ricevuto l’informativa datoriale – accordi collettivi applicabili, fondo destinatario dell’adesione automatica, funzionamento del meccanismo, facoltà esercitabili entro sessanta giorni, opzioni e tempistiche – e precisa se si tratti di prima assunzione o di assunzione successiva; in quest’ultimo caso, se abbia già in essere un’adesione a un fondo pensione alimentata dal TFR. È questa dichiarazione a determinare tutto il seguito.

La Sezione 1, riservata ai lavoratori di prima assunzione, consente di conferire il TFR al fondo dell’adesione automatica, di conferirlo in modo esplicito a un fondo diverso indicandone la denominazione, oppure di non conferirlo affatto mantenendolo in studio secondo l’articolo 2120 del codice civile. È inoltre possibile, quando la retribuzione annua lorda sia inferiore all’assegno sociale, scegliere di non versare la quota contributiva a proprio carico: la rinuncia riguarda il contributo del lavoratore, non quello del datore di lavoro, che resta dovuto.

La Sezione 2 riguarda invece il lavoratore non di prima assunzione che abbia già una posizione alimentata dal TFR: può destinare il TFR maturando al fondo dell’adesione automatica o a un fondo diverso liberamente scelto, ma non può riportare il TFR in studio. Chi ha già scelto la previdenza complementare può cambiare fondo, non tornare indietro.

Il modulo chiarisce infine un profilo rimasto in ombra: il lavoratore non di prima occupazione assunto dal 1° luglio 2026, il quale dichiari di non avere in essere alcuna adesione a forme di previdenza complementare e che non sia interessato dal meccanismo di adesione automatica, può scegliere di mantenere il TFR secondo la disciplina ordinaria di cui all’art. 2120 c.c., conservando comunque la facoltà di aderirvi successivamente. Dunque, sarà opportuno chiedere alla ASO o all’igienista che ha già lavorato altrove se abbia un fondo pensione attivo alimentato dal TFR: è da quella risposta che dipende l’intero percorso.

Gli adempimenti dello studio

Il decreto formalizza una sequenza che conviene standardizzare una volta per tutte:

  1. all’atto dell’assunzione lo studio consegna al lavoratore l’informativa sugli accordi applicabili e il modulo TFR3;
  2. il lavoratore ha sessanta giorni per compilarlo e indicare la propria scelta;
  3. lo studio acquisisce il modulo, lo conserva e ne rilascia copia al dipendente;
  4. in assenza di scelta entro il termine scatta l’adesione automatica: i versamenti partono dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni e comprendono quanto dovuto fin dalla data di assunzione, dalla quale l’adesione decorre.

Da non trascurare la sezione finale di attestazione del datore di lavoro, da completare con data, timbro e firma: con essa lo studio dichiara di aver fornito l’informativa, di aver acquisito la dichiarazione del lavoratore, di conservarla e di averne rilasciato copia. È il punto in cui l’adempimento diventa verificabile e, in caso di contestazione, dimostrabile.

Il decreto prevede infine che il TFR3 sia reso disponibile anche in formato digitale sul sito ministeriale, compilabile online ed eventualmente notificabile al datore di lavoro; le modalità tecniche saranno definite con un successivo decreto direttoriale e la data di avvio sarà resa nota sul sito del Ministero. Fino ad allora vale il modulo cartaceo, con gli obblighi di conservazione della dichiarazione e di rilascio della copia al lavoratore.

In concreto, la cosa più utile che uno studio possa fare oggi è verificare con il proprio consulente del lavoro o commercialista il fondo di destinazione e allestire, una volta per tutte, il pacchetto documentale da consegnare a ogni nuova assunzione: informativa scritta e modulo TFR3. Un adempimento che si prepara una volta e si ripete, ma che se trascurato lascia lo studio scoperto proprio sul terreno dove il contenzioso è più facile.

Il testo del decreto interministeriale 4 settembre 2026 e il modulo TFR3 sono disponibili nella sezione dedicata del Portale della Previdenza Complementare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:DECRETO INTERMINISTERIALE 4 SETTEMBRE 2026 e MODULO TFR3.