L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) accoglie con favore e plauso il recente chiarimento espresso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in risposta al Ministero della salute, a seguito del quesito sollevato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), sulla classificazione dell’attività di sbiancamento dentale e la possibilità di eseguire trattamenti di sbiancamento dentale nelle farmacie, mediante prodotti cosmetici il cui acquisto ed utilizzo non sia espressamente riservato ai dentisti (nota prot.09549 del 5.11.2025 – Vedi QUI).
Il Ministero della salute, con nota prot. n.0103204 dell’11.11.2025 (Vedi QUI) ha precisato che: al fine della risoluzione del quesito posto dalla Federazione Ordine Farmacisti Italiani risulta decisivo stabilire se lo sbiancamento dentale rientri nelle attività espletate dall’estetista ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 1/1990; richiedendo, comunque, un parere in merito al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il MIMIT, con nota prot. n. 40263 del 19 novembre 2025 (Vedi QUI), ha stabilito che l’attività di sbiancamento dentale non rientra tra le competenze professionali dell’estetista e, di conseguenza, non può essere eseguita in farmacia da tale figura.
Il Ministero ha ritenuto opportuno ribadire un aspetto apparentemente ovvio: “lo sbiancamento dentale, pur insistendo effettivamente sulla parte superficiale dei denti, non può tuttavia essere considerato un intervento operante sulla superficie del corpo umano; i denti infatti costituiscono nel loro insieme un organo interno al cavo orale. Alla luce di tali considerazioni, l’attività di sbiancamento dentale non sembrerebbe rientrare tra quelle esercitabili dagli estetisti ai sensi della legge n. 1/1990. “
“Si rimane sconcertati dalla conclusione del MIMIT laddove recita : Alla luce di tali considerazioni, l’attività di sbiancamento dentale non sembrerebbe rientrare tra quelle esercitabili dagli estetisti ai sensi della legge n. 1/1990… – commenta Carlo Ghirlanda, Presidente nazionale ANDI -. La formula non sembrerebbe non ci trova d’accordo perché lascia ancora spazi di dubbio in un ambito dove esiste, invece, assoluta certezza che solamente l’Odontoiatra può intervenire nella valutazione diagnostica preliminare e nella successive fasi di intervento di uno sbiancamento dentale, dove è fondamentale scegliere il corretto materiale e seguire la corretta procedura di applicazione e rimozione del materiale sbiancante. Ci auguriamo che nessun dubbio possa essere nuovamente sollevato, non solamente su questo, ma anche su altri temi di esclusiva competenza dell’Odontoiatra quale, ad esempio, la progettazione del caso nella chirurgia guidata, atto tipico di natura diagnostica, che può essere eseguito solo dall’Odontoiatra e all’interno di strutture odontoiatriche autorizzate.”










