SUMAI E ANDI: Basta polemiche sull’accesso degli odontoiatri ai concorsi pubblici e alla convenzione specialistica.

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Non è un problema contrattuale, serve una norma legislativa

Antonio Magi Segretario Generale del SUMAI Assoprof e Carlo Ghirlanda, Presidente ANDI dicono “basta alle polemiche generate e nutrite da chi vuole il male della professione odontoiatrica, specie quella pubblica”.

“Serve provvedimento urgente – aggiungono – che liberi per così dire, gli odontoiatri dall’obbligo di specializzazione post laurea. Altrimenti il rischio è che sparisca definitivamente l’odontoiatria pubblica, in particolare quella sociale e che ancora una volta ne paghino le conseguenze i cittadini più indigenti, ovvero coloro i quali invece hanno maggior bisogno delle cure del Ssn”.

A tal proposito Magi e Ghirlanda rendono noto di aver richiesto al Ministro della Salute, Giulia Grillo, a margine della Maratona sul Patto della Salute, un incontro per spiegare la necessità di un provvedimento normativo urgente che sblocchi l’accesso degli Odontoiatri ai concorsi pubblici.

Il problema, infatti non è di natura contrattuale, sottolineano, ma è necessario modificare quelle norme che il contratto non può ignorare. Attualmente la materia è regolamentata da due leggi. La prima è il D.P.R. n°483 del 10.12.1997 che all’articolo 28 così recita:

“Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra – Requisiti specifici di ammissione.

  1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
  1. Laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra:
  2. Specializzazione nella disciplina:
  3. Iscrizione secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n°409, al rispettivo Albo dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
  4. La specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell’ammissione al concorso.

La seconda è il Decreto Balduzzi, legge 8 novembre 2012, n°189 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n°158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. (GU n°263 del 10-11-2012 – Suppl. Ordinario n°201) che all’articolo 1 comma h-ter recita:

disciplinare l’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo inerente alla branca di interesse;

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta, i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998”.

“Quello che chiediamo – concludono Magi e Ghirlanda – è una legge ad hoc al fine di rendere più agevole l’accesso degli Odontoiatri nel Ssn. Il resto sono solo polemiche strumentali”.