Nuova sentenza conferma che la diagnostica radiologica complementare non vìola il D.Lgs 101/20, anche in assenza di terapie successive

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Un recente pronunciamento giurisprudenziale della terza sezione penale di un Tribunale siciliano del 27 gennaio u.s. ha stabilito che l’aver effettuato esami CBCT a fini diagnostici senza che all’esame sia seguita l’effettuazione della terapia non costituisce violazione del principio di Giustificazione e di Ottimizzazione secondo quanto stabilito dal D.Lgs 101/20.

La sentenza risulta particolarmente interessante perché giunge a conclusioni interpretative diametralmente opposte a quella Corte di Cassazione  n.1387/22 del 14/09/2022.In questa ultima  sentenza si interpretava il concetto di radiologia complementare ,per  definizione contestuale, indilazionabile e integrata rispetto all’espletamento della prestazione specialistica, come  se quest’ultima coincidesse solo con la esecuzione della terapia.

Questa interpretazione, tra l’altro, risulterebbe un contrasto con l’Art. 32 della Costituzione quando afferma che il cittadino ha prima di tutto diritto alla salute e che nessuno può obbligarlo ad un determinato trattamento sanitario se non per obbligo di legge. Quindi chiunque, una volta conosciuta la diagnosi ,è libero di decidere o meno di sottoporsi alla terapia prospettata essendo questi due momenti consequenziali ma non obbligati.

Il Tribunale stabilisce che la CBCT effettuata a  fini diagnostici è perfettamente giustificata e ottimizzata rispetto ad altri esami volumetrici più invasivi e inoltre  permette di avere informazioni dettagliate utili alla conduzione dell’intervento operativo.

In merito si era già espressa la CAO Nazionale il 17/10/2022 che aveva chiarito che:

1-l’Odontoioatra può svolgere attività diagnostico terapeutica ( art.7 ,comma 1 ,n.8 del D.Lgs 101/20) e può detenere presso il proprio studio qualunque tipo di apparecchiatura radiologica sia in qualità di Esercente che di Responsabile dell’impianto radiologico (RIR)

2-Le attività diagnostico complementari sono attività di ausilio diretto per lo svolgimento di specifici interventi purchè contestuali, integrati ed indilazionabili rispetto all’espletamento della prestazione specialistica intesa come il complesso dell’intero iter diagnostico terapeutico

3-La giustificazione e l’ottimizzazione dell’esame radiologico sono individuate nell’ambito della corretta prescrizione dell’esame stesso come previsto dalle Raccomandazioni Ministeriali del 2010

ANDI accoglie positivamente questa sentenza che va nella direzione indicata dalla CAO Nazionale e che corregge le “storture“ di precedenti interpretazioni.