DELIBERA C.N.F.C. IN MATERIA DI “CORSI OBBLIGATORI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

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(Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs. 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”. 

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 8 giugno 2022, ha approvato la delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”.

In particolare, la delibera prevede:

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;

-Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);

Società scientifiche.

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento.

I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza

La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l’AP P del Co. Ge.Aps.

L ‘ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell’obbligo individuale triennale.

2. I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nell’ ‘ambito della Formazione individuale, come precisato dal par. 1 della presente delibera, a decorrere dal triennio 2020/2022.3. La disposizione di cui al par. 2 si applica ai soli corsi aventi data inizio evento a partire dal 1°gennaio 2020.