Decreto Aiuti Bis: nuovi limiti di esenzione per fringe benefit e Welfare

Condividi su:

Il decreto Aiuti bis ha elevato a 600 euro, per il periodo d’imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro. L’art. 12 del D.L. n. 115/2022, oltre a prevedere l’aumento del limite esentasse legato ai fringe benefit, introduce come importante novità l’ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione. Più specificamente, rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze
domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Se a questo aggiungiamo i 200 euro del buono benzina, risulta che, solo per il 2022, è possibile erogare ai dipendenti somme esenti fino a 800 euro. L’ esenzione in oggetto ha subito queste variazioni:

  • Anno 2019 – fringe benefit esente fino a € 258,23
  • Anno 2020 – fringe benefit esente fino a € 516,46
  • Anno 2021 – fringe benefit esente fino a € 516,46.

All’inizio del 2022 la soglia era tornata all’importo ordinario pari a € 258,23. In agosto 2022, stante il caro energia e quindi bollette, è stata innalzata a 600 euro ma, salvo nuovi interventi, nel 2023 tornerà a € 258,23. Tale opportunità potrà essere riconosciuta solo fino a fine anno (massimo entro il 12 gennaio 2023). Sia la somma di 200 euro che quella di 600 euro non potrà essere erogata in denaro ma solo tramite buoni spesa.

L’esenzione fino a 600 euro vale sia per i fringe benefit, come i buoni spesa, che per il welfare, limitatamente al rimborso delle spese sostenute direttamente dal dipendente per le bollette di gas e di luce.

La norma non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio, che quindi potrà essere erogato a tutti, né richiede la condizione che i beni, i servizi e le somme in oggetto debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.

Tali misure risultano essere vantaggiose sia per i dipendenti, che possono ricevere fino a 800 euro di erogazioni che non concorrono alla formazione del loro reddito imponibile, sia per i datori di lavoro ai quali viene riconosciuta la piena deducibilità di tali spese sia a fini Irpef che Ires.