ASO: pubblicato il Decreto di recepimento dell’Accordo della Conferenza Stato – Regioni: adesso si attende la normativa regionale

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Il 23/11/2017 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua il profilo Professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) quale “Operatore di interesse Sanitario” ai sensi della legge 1 febbraio 2006 n. 43.
L’art 14 comma 3 dell’Accordo stabilisce che il medesimo deve essere recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero della Salute: circostanza che si è perfezionata con la firma in data 9/2/2018 e con la pubblicazione sulla G.U. del 6/4/2018.
Da questa data in poi le Regioni, secondo quanto sancisce l’art.14 comma 1, dovranno procedere ad approvare formalmente entro sei mesi il nuovo profilo ASO e, quindi, definire nel dettaglio i percorsi formativi da realizzare nel proprio territorio.
In linea generale si ricorda che l’Accordo sottoscritto dalla Conferenza Stato Regioni prevede per i nuovi lavoratori che verranno assunti con la qualifica di ASO un preventivo corso di formazione di 700 ore, da tenersi in 12 mesi, strutturato in due moduli, il Modulo Base formato da 150 ore di teoria (di cui 20 per le esercitazioni) più 100 ore di tirocinio, ed il Modulo Professionalizzante formato da 150 ore di teoria (di cui 30 di esercitazioni) più 300 ore di tirocinio. Il tirocinio potrà avvenire anche nei nostri studi, sotto la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti verranno stabiliti dalle Regioni.
L’Accordo dispone per le Assistenti che già lavorano o hanno lavorato nei nostri studi con la qualifica di ASO per più di 36 mesi, anche non consecutivi negli ultimi 5 anni, l’esenzione della formazione.
Per tutte le ASO sarà poi previsto un obbligo di aggiornamento di 10 ore all’anno, con corsi che potranno essere tenuti anche da ANDI.
Per le Assistenti che alla data della firma dell’Accordo da parte del P.C.M. già lavorano ma non possiedono 36 mesi di attività lavorativa, si dovrà provvedere affinché le stesse acquisiscano l’attestato di qualifica entro 36 mesi dalla data della firma dell’Accordo, riconoscendo le competenze già acquisite.
Per i Colleghi che dovranno assumere nuove ASO l’Accordo all’art. 13 disciplina il regime transitorio secondo il quale si può comunque assumere dipendenti privi dell’apposito titolo per i successivi 24 mesi dalla firma del provvedimento, fermo restando l’obbligo di provvedere affinché il titolo venga acquisito entro i 36 mesi successivi.
Leggi il decreto in Gazzetta Ufficiale