Il Decreto legislativo che comprende la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, approvato nella riunione del 27 ottobre 2021 del Consiglio dei Ministri, in esame definitivo, prevede tra l’altro, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per gli odontoiatri che utilizzano amalgama dentale in violazione del regolamento e la sanzione da 4.000 a20.000 euro per quelli che non assicurano la gestione e la raccolta dei loro rifiuti di amalgama e la stessa sanzione, nonché la chiusura temporanea dell’attività, per quelli che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale in violazione delle norme, fino all’installazione di idonei separatori di amalgama.
Ne consegue che l’amalgama dentale può essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata. L’uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è, dunque, vietato.
Il paragrafo 2 dispone, inoltre, che l’amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente. Il paragrafo 4 dispone, invece, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell’acqua usata.
Tali operatori garantiscono, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95%.
Il paragrafo 6 prevede, infine, che i dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un’impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata e che i dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell’ambiente.