“Ritenute d’acconto e collaboratori di studio” : le novità dall’Agenzia delle Entrate

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ANDI ha attivato un canale, attraverso l’Agenzia delle Entrate e il Sole24Ore al fine di poter ricevere risposte e chiarimenti precisi riguardo quesiti specifici relativi alle disposizioni fiscali.

Il Consiglio dei Ministri nel “Decreto Cura Italia”, varato lo scorso 17 marzo 2020, ha attuato diverse misure per il contrasto all’Emergenza Coronavirus.

In sintesi, nelle misure a sostegno, veniva riportato anche quanto segue:

Disapplicazione della ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973 emesse da professionisti senza dipendenti, con compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture emesse dal 17 al 31 di marzo 2020, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione al committente (cioè al titolare di Studio presso il quale collabora. In questo caso le ritenute dovranno essere versate dal collaboratore (che in questo frangente riceve il compenso al lordo) in unica soluzione entro il 31 maggio dal percettore o in alternativa in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Con la circolare n.8 del 03 aprile 2020 (vedere allegato) l’Agenzia delle Entrate ha posto alcuni chiarimenti in merito alle misure di sostegno varate con il DL n.18 del 17-03-2020.

In particolare per le ritenute di acconto applicate nelle fatture di liberi professionisti collaboratori, a pag.27 viene precisato quanto segue:

Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni

QUESITO: L’articolo 62, comma 7, del Decreto dispone che:

«Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione sanzioni e interessi».

Alla luce del citato articolo si chiede di sapere se:

A. laddove ricorrano tutte le condizioni previste dal predetto comma 7, primo periodo, va omessa l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura;

B. ai fini della determinazione del limite di euro 400.000 occorre tenere conto anche degli eventuali ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, di cui al comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, eventualmente indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il proprio profilo di affidabilità ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

C. sarà predisposta una specifica risoluzione per l’individuazione del codice tributo per il versamento delle ritenute da parte del sostituito.

RISPOSTA:

  1. L’articolo 62, comma 7, primo periodo, del Decreto stabilisce che i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, laddove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  2. nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
  3. nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

In tale ipotesi, i predetti soggetti omettono l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica).

Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “Dettaglio Linee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “Dati Ritenuta” (Cfr. “Specifiche 29 tecniche – Versione 1.6”, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922). In base, inoltre, a quanto previsto dal comma 7, secondo periodo, del medesimo articolo 62, laddove stabilisce «I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione […]», è necessario indicare nella “Causale” della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020».

  • In merito al quesito posto appare possibile richiamare, per analogia, le indicazioni nel tempo fornite con riguardo all’istituto dell’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore di cui agli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

In proposito, relativamente alla rilevanza dell’adeguamento ai fini del superamento del limite di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, nel paragrafo 13 della Circolare del 13 giugno 2001 n. 54/E era stato precisato che «qualora a seguito dell’adeguamento agli studi di settore l’ammontare dei ricavi superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata, non sorge, per il periodo d’imposta successivo, l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria. Inoltre, qualora il nuovo volume d’affari superi il limite previsto dall’articolo 7 del D.P.R. n. 542 del 1999, per l’effettuazione trimestrale delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti, il contribuente può continuare a mantenere tale periodicità. Analogamente, il predetto adeguamento non produce nessun effetto sull’obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA».

Più recentemente il legislatore ha previsto che (articolo 1, comma 55 lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190) non concorrono alla determinazione del limite di riferimento per il regime forfetario i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Tale disposizione, tenuto conto di quanto previsto dal comma 18 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, si ritiene sia valida anche per gli ulteriori componenti positivi indicati in dichiarazione ai fini degli ISA.

Tutto ciò innanzi premesso, appare coerente con tale consolidata impostazione ritenere che gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevino per la determinazione del limite di euro 400.000 individuato dalla norma in argomento.

  • I collaboratori effettueranno il versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

Quindi il collaboratore che emette fattura con ritenuta di acconto è direttamente responsabile della mancata applicazione della stessa, poiché deve rilasciare al committente (cioè al titolare di Studio presso il quale collabora) la dichiarazione che rientra nei parametri stabiliti dal DL n.18 del 17-03-2020. In caso non sussistano i presupposti sopra esposti, il titolare di Studio dovrà regolarmente versare le ritenute di acconto nelle scadenze prestabilite normalmente, poiché a tutt’oggi non sono state oggetto di proroga.

DOCUMENTO INTEGRALE CIRCOLARE 8/E AGENZIA DELLE ENTRATE

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