Riforma fiscale – Novità in materia di reddito di lavoro dipendente

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La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E, pubblicata in data 7 marzo 2024 (Vedi QUI), prende in esame le novità fiscali afferenti al welfare aziendale, al trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande e delle strutture turistiche, ricettive e termali e al riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Focalizzandosi sugli studi professionali, la presente nota si soffermerà esclusivamente sulla prima parte della circolare, dedicata alle misure fiscali per il welfare aziendale. Prima di esaminare i sottoparagrafi della circolare dedicati al tema, è opportuno ricordare come le misure di welfare aziendale trovino la propria ragion d’essere nella riduzione del carico fiscale e contributivo sul lavoro dipendente.

L’utilizzo di tali strumenti, nei limiti delineati dalla legge, determina, infatti, la possibilità di dedurne il costo in capo al datore di lavoro garantendo, allo stesso tempo, la non imponibilità – ai fini fiscali e contributivi – in capo ai dipendenti che ne beneficiano. Considerando che le norme varate negli ultimi anni, da ultimo con la legge di bilancio dello Stato per il 2024, ne hanno progressivamente rafforzato l’ampiezza, oggi le misure di welfare aziendale rappresentano un importante strumento a disposizione dei datori di lavoro nel definire le politiche di incentivazione e di premialità nei confronti dei propri dipendenti.

Venendo al merito della Circolare, il primo sottoparagrafo prende in esame l’innalzamento del limite di non imponibilità dei fringe benefits disposto dall’art. 1, comma 16, della legge di bilancio 2024. In buona sostanza, il limite ordinariamente fissato dall’art. 51, comma 3 del TUIR in 258,23 euro viene elevato per il 2024 a mille euro (che diventano duemila per i dipendenti con figli fiscalmente a carico).

In altre parole, fino alle predette soglie il valore dei beni e dei servizi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari.

In merito, la Circolare precisa che in caso di superamento dei suddetti limiti (mille e duemila euro), l’intero ammontare corrisposto al dipendente – e non soltanto la quota parte eccedente – concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore secondo le modalità ordinarie.

La Circolare, inoltre, ricorda che la stessa norma ha provveduto ad ampliare il novero dei fringe benefits riconosciuti ai dipendenti, includendo le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e, novità assoluta, “l’erogazione diretta o il rimborso delle somme” riguardanti le spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo relativamente alla prima casa. In merito, la Circolare chiarisce che, ai fini dell’applicazione della norma, la nozione di “prima casa” deve essere riferita a quella di “abitazione principale” contemplata dagli articoli 15 e 16 del TUIR con riferimento alle detrazioni Irpef per interessi passivi e mutui e relativamente ai canoni di locazione. Deve quindi trattarsi di immobili ad uso abitativo:

  • “posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari”;
  • in relazione ai quali, in caso si affitto, sia stato regolarmente registrato il contratto e pagato il canone;
  • “nei quali il dipendente o i suoi familiari dimorino abitualmente”;
  • le cui spese siano effettivamente sostenute dal dipendente o dai suoi familiari

La Circolare, inoltre, specifica che è obbligo del datore di lavoro acquisire e conservare la documentazione atta a giustificare la spesa e il rispetto dei predetti limiti.

Tale adempimento può essere sostituito dall’acquisizione di una autodichiarazione del dipendente beneficiario, che attesti il ricorrere dei requisiti previsti dalla norma. Il secondo sottoparagrafo della Circolare prende in esame le nuove regole di computo dei compensi in natura derivanti dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari dai datori di lavoro (“o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti”).

Le nuove regole, dettate dall’art. 3, comma 3-bis del Decreto Anticipi, dispongono la conferma del criterio generale di computo del valore imponibile del prestito, individuato nel 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e il valore degli interessi effettivamente imputati.

Varia, invece, il TUR di riferimento del calcolo, che passa da quello vigente al 31 dicembre di ogni anno a:

  • quello in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata, per i prestiti a tasso variabile;
  • quello riferito alla data di concessione del prestito, per quelli a tasso fisso.


La Circolare, infine, precisa che le suddette disposizioni si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dal 2023. Il terzo sottoparagrafo della Circolare è dedicato a un’altra novità introdotta dall’ultima legge di bilancio, ovvero la riduzione dal 10% al 5%, anche per il 2024, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato.

In merito la Circolare ricorda che la suddetta imposta, che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, si applica sui premi di produttività riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali” alle seguenti condizioni:

  • che il premio di risultato rientri nel limite complessivo di 3mila euro lordi;
  • che i beneficiari abbiano conseguito, nell’anno precedente, un reddito da lavoro non superiore a 80mila euro.

Andrea Dili
Dottore commercialista