Raffaele Iandolo ribadisce l’obbligatorietà deontologica della formazione

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Tra i temi ricorrenti di questo periodo ha particolare rilevanza il termine del triennio formativo ECM 2020/2022 con i molti quesiti che i professionisti si pongono in merito al corretto adempimento di tali crediti e alle conseguenze di un eventuale mancato conseguimento nei termini dovuti.

Nel corso degli ultimi mesi l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani ha fornito numerose dettagliate informazioni su questo argomento (Vedi QUI), ma per fare ulteriore chiarezza, ANDIOGGI ha intervistato il Presidente nazionale CAO, Raffaele Iandolo che ha illustrato lo stato dell’arte ed i probabili scenari a venire.

Occorre partire dal presupposto che ad oggi esiste l’obbligo deontologico contenuto nel Codice, che vale per tutti gli iscritti e che per un Medico è la legge – dichiara Raffaele Iandolo -. Per contro, al momento non sono previste vere e proprie sanzioni legate all’inosservanza della formazione ECM, mentre esiste la legge che prevede, qualora, nel triennio 2023/2025, non si raggiunga almeno il 70% dei crediti formativi, la decadenza della copertura assicurativa ovvero le Assicurazioni possono non riconoscere il risarcimento in caso di contenzioso con il paziente. Questo a partire, dunque, dal 2026.

Al contrario, ci sono delle premialità per chi ha rispettato completamente il percorso formativo acquisendo tutti i crediti ECM previsti nei tempi dovuti, con la riduzione dei crediti per i trienni successivi, in rapporto al risultato conseguito negli anni precedenti.

Pur non essendo, come detto, attualmente presenti sanzioni, nel caso di fatti particolarmente rilevanti, la mancata acquisizione dei crediti formativi potrebbe comunque già portare ad una sanzione conseguentemente ad un provvedimento disciplinare, cioè, la sanzione per il mancato aggiornamento può essere comminata al termine di un regolare procedimento disciplinare, ma solo in questo caso.

Infine, occorre ricordare che nella giurisprudenza ci sono dei giudizi nel corso dei quali il magistrato ha chiesto al professionista messo sotto accusa per ipotetiche colpe a suo carico, se avesse o meno ottemperato all’obbligo formativo ECM.

Si conferma dunque che, pur non essendo ancora state previste sanzioni conseguenti alla mancata acquisizione dei crediti ECM previsti, permane l’obbligo deontologico che è opportuno assolvere per motivi giuridici e giurisprudenziali, come attestano i sempre più numerosi casi di procedimenti dove l’osservanza formativa viene presa in considerazione. Altrettanto, si deve rimarcare che, successivamente al termine del prossimo triennio formativo 2023/2025, il mancato assolvimento di almeno il 70% dei crediti ECM diventerà pregiudiziale alla garanzia assicurativa di responsabilità civile, senza escludere la forte probabilità che nei prossimi mesi possa venir istituita una vera e propria sanzione nel confronto dei Medici e degli Odontoiatri inadempienti.