Pubblicità fuorviante su corsi di radioprotezione per lavoratori ex art. 111 DL 101/2020

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In relazione alla crescente frequenza della diffusione di annunci e pubblicità di corsi in materia di “Radioprotezione dei lavoratori nello studio odontoiatrico” nei quali, in base ad una strumentale interpretazione di quanto enunciato dal D. Lgs. 101/2020, si comunica l’esistenza di una giacente obbligatorietà di un corso su tale materia esteso alle figure di “Igienisti dentali”, “ASO” e “personale amministrativo”, unitamente a numerose segnalazioni provenienti da alcune Sezioni provinciali ANDI che riferiscono di pressioni esercitate sugli Odontoiatri da parte di alcuni “Esperti di Radioprotezione” per indurli ad organizzare corsi a pagamento sullo stesso tema dedicati alle diverse figure presenti nello studio odontoiatrico, si ritiene opportuno ribadire quanto segue:

  1. la formazione ex art.111 del D. Lgs 101/20 relativa alla Radioprotezione dei lavoratori nello studio odontoiatrico è richiesta all’Odontoiatra utilizzatore della fonte radiogena sia come titolare dello studio che come lavoratore, in qualità di Responsabile Impianto Radiologico (RIR), se autonominatosi, ed in qualità di Esercente la professione. L’Odontoiatra rappresenta l’unica “persona a cui è attribuita l’esclusiva competenza all’uso diagnostico dell’apparecchiatura” ed è classificato (art. 131) come “lavoratore non esposto”. Questa formazione ove possibile è svolta direttamente sul luogo di lavoro dall’Esperto di Radioprotezione (ERP) con periodicità almeno triennale.
  2. In ottemperanza al Titolo XI (Sicurezza dei lavoratori) del D. Lgs 101/20, ANDI ha inoltre recentemente ampliato il corso di Radioprotezione realizzato dal Dott. Stefano Almini con un corso integrativo FAD, realizzato dal Dott. Michele Stasi (Past President Associazione Italiana di FisicaMedica e Sanitaria AIFM), riservato prioritariamente agli Odontoiatri collaboratori dello studio che utilizzano apparecchiature radiologiche. Questo FAD costituisce uno strumento che non escludela formazione in presenza erogabile in studio svolta dall’Esperto di Radioprotezione (ERP), ma può risolvere l’impossibilità organizzativa del corso laddove sia complesso ottenere la contemporanea presenza di tutti i collaboratori allo stesso momento. Tale formazione andrebbe contestualizzata al luogo di lavoro e alle apparecchiature radiogene disponibili.
  3. Igienisti dentali, ASO e personale amministrativo dello studio sono classificati come “individui della POPOLAZIONE” e in alcun modo possono essere considerati soggetti “esposti” ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Costoro pertanto non devono sottoporsi alla formazione prevista ex art. 111 del D. Lgs. 101/2020 in quanto le loro mansioni non ricomprendono l’utilizzo di apparecchi radiografici, come peraltro riconosciuto anche dalla recente sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, 21 aprile 2021, n. 112 – “Rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti e obbligo formativo nello studio odontoiatrico del Tribunale di Ascoli Piceno” (Vedi QUI).
  4. L’informazione e la formazione sui rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti per ASO e personale amministrativo dello studio è disciplinata dal Titolo VIII Agenti Fisici della Legge 81/08. Le conoscenze che tali figure devono acquisire per garantire la loro sicurezza sono già comprese nei corsi di formazione, e/o aggiornamento, per i lavoratori ex art. 37 del medesimo decreto svolti da ANDI.