Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate su STP – accesso alle agevolazioni fiscali – cumulo credito d’imposta

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Risposta a interpello all’Agenzia delle Entrate n. 600 del 16 settembre 2021 – Credito d’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1057 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 e credito d’imposta ai sensi dell’articolo 1, commi 98-108, della
legge n. 208 del 2015: società tra professionisti.
La suddetta risposta a interpello dell’Amministrazione Finanziaria è di particolare interesse poiché è stata fornita in relazione a istanza presentata da STP odontoiatrica e avente per oggetto 3 specifici quesiti:

  • la qualificazione del reddito prodotto dalle STP, anche alla luce della sentenza della sentenza della Corte di Cassazione n. 7407 del 17 marzo 2021;
  • l’accesso da parte delle STP alle agevolazioni fiscali previste a favore di imprese che realizzano investimenti;
  • la possibilità di cumulare il credito d’imposta industria 4.0 e il credito d’imposta investimenti nel mezzogiorno.

L’interpello, precisamente, è stato proposto da una STP che ha per oggetto principale “…l’erogazione di servizi socio sanitari per la branca odontoiatrica svolti esclusivamente per il tramite dei soci persone fisiche entrambe in possesso dei titoli abilitanti per l’esercizio della professione odontoiatrica…”, che intende realizzare un programma di investimenti “finalizzato all’acquisto di apparecchiature e macchinari odontoiatrici ad alto contenuto tecnologico”, alcuni dei quali rientranti nell’elenco dei cosiddetti beni “industria 4.0”.


Veniamo, quindi, alle risposte dell’Agenzia delle entrate, tutte favorevoli al contribuente istante.
Sul primo punto – qualificazione del reddito prodotto dalle STP come reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo – la risposta dell’Agenzia delle Entrate, riprendendo un orientamento ormai consolidato è netta: le STP producono reddito d’impresa. In merito, occorre evidenziare come sia preferibile l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate a quella, molto discutibile, fornita dalla citata sentenza di Cassazione. La stessa Agenzia, infatti, precisa come “ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria”, rimandando, peraltro, anche alla Risoluzione della stessa Agenzia n. 35/e del 2018.

In altre parole, considerando che le STP non costituiscono un genere autonomo ma che sono costituite secondo le tipologie societarie delle società di persone, di capitali o cooperative, sul piano fiscale esse sono soggette alle norme del reddito d’impresa, di cui agli articoli 6 ultimo comma (per le società di persone) e 81 (per le società di capitali e cooperative) del TUIR.


Dalla risposta fornita al primo quesito discende quella relativa alla seconda fattispecie posta: le agevolazioni industria 4.0 e investimenti nel mezzogiorno, infatti, sono riservate ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Di conseguenza tutte le STP possono usufruire di tali misure. In merito, riprendendo la risposta dell’Agenzia delle Entrate, si ricorda che:

  • “l’articolo 1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n.160 riconosce un credito d’imposta … alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, entro il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione”;
  • “l’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 … ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo”.

Infine, l’Agenzia delle Entrate conferma anche la possibilità di cumulare i due crediti d’imposta, anche nel caso in cui siano originati dai medesimi investimenti. Unico limite, logicamente, sta nel fatto che “tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento”.

Andrea Dili
Dottore Commercialista