Pillole di Odontologia forense: i doveri del Direttore sanitario riguardo la pubblicità

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Tra le domande pervenute, più di una riguarda quale sia il ruolo della Direzione Sanitaria nel controllo della pubblicità effettuata dalla Struttura privata che lo ha incaricato come D.S.

Secondo i più recenti pronunciamenti di carattere legislativo, con riferimento in particolare alla Legge numero 24 del 2017, cosiddetta “Legge Gelli Bianco” ed, in funzione di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio numero 145 in vigore dall’1 gennaio 2019, Il Direttore Sanitario è tenuto a pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli Operatori che agiscono nel Presidio, con particolare riguardo agli atti di esclusiva competenza del Medico… 

A verificare che la pubblicità sanitaria effettuata dalla Struttura privata sia munita della prescritta autorizzazione amministrativa ed, in difetto, a sollecitarne la regolarizzazione; ad impedire all’occorrenza e denunciare all’Ordine Professionale qualsiasi scorrettezza che, in relazione alle prescrizioni del Codice di Deontologia Medica abbia a riscontrare nei testi pubblicitari, ancorchè muniti di autorizzazione amministrativa, sempre nel rispetto delle relative norme di legge.

Si consideri (vedi sentenza Cassazione Penale numero 32477 del 2019) che

Il Direttore Sanitario ha poteri di gestione della Struttura e doveri di vigilanza ed organizzazione tecnico-sanitaria… 

Il conferimento dei suindicati poteri comporta l’attribuzione al Direttore Sanitario di una posizione di garanzia giuridicamente rilevante…

In altre parole, il Direttore Sanitario deve, tra i vari compiti, sorvegliare il messaggio informativo (pubblicitario), verificando che lo stesso non sia fuorviante e che, naturalmente, non faccia espliciti riferimenti ad Aziende o marchi specifici; anche sul piano della informazione in termini economici, il messaggio deve essere comprensibile e soprattutto chiaro.