Direttore sanitario: La presenza del direttore sanitario rende possibile il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di strutture ambulatoriali la cui titolarità non è attribuita a uno o più odontoiatri. Coerentemente con tale impostazione, alla direzione sanitaria sono attribuiti compiti e responsabilità molto rilevanti, concernenti in particolare l’organizzazione dei servizi, il regolare funzionamento delle apparecchiature presenti nella struttura e il coordinamento del personale attraverso la sua assegnazione alle diverse attività. Se il titolare di una struttura è un soggetto (in questo caso era un consorzio composto di odontotecnici) privo della qualificazione per esercitare le attività sanitarie oggetto dell’attività – è indispensabile una valutazione rigorosa non solo della sussistenza formale dei requisiti previsti per l’autorizzazione, ma anche che ad essa corrisponda una situazione concreta nella quale sia possibile individuare realisticamente che i compiti connessi al ruolo di garanzia che viene attribuito al direttore sanitario possano effettivamente essere svolti. Tale valutazione deve aver luogo al momento della autorizzazione, che, dunque, non può essere rilasciata per un numero indeterminato di strutture, demandando la verifica della effettività della direzione sanitaria ad una fase successiva per giungere eventualmente alla revoca di una o più autorizzazioni (cfr. Cons. Stato Sez. III, 11/03/2019, n. 1616).
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