Invio dichiarazione entro il 30 settembre per il contributo a fondo perduto perequativo

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Scade il prossimo 30 settembre il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti, compresi i liberi professionisti, che intendono usufruire del cosiddetto contributo a fondo perduto perequativo.

Si ricorda che per beneficiare del contributo i professionisti devono possedere i requisiti contemplati dalla norma (articolo 1, commi 16 e seguenti del DL n. 73/2021), ossia:

  1. essere titolari di partita iva attiva al 26 maggio 2021;
  2. avere incassato compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  3. avere determinato per il 2020 un reddito peggiore di quello conseguito nel 2019, in una misura percentuale almeno pari a quella individuata da un emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Sia in relazione al diritto di accesso al contributo che per la determinazione dell’ammontare spettante, quindi, sarà necessario attendere il decreto ministeriale che, verosimilmente, sarà emanato dopo il 30 settembre.

Tuttavia – considerati i requisiti posti dalla norma e in attesa di conoscere la percentuale individuata dal suddetto decreto – per essere sicuri di non perdere il diritto a incassare il contributo perequativo, i professionisti che nel 2020 hanno registrato una flessione del proprio reddito rispetto all’anno precedente dovranno, nel frattempo, inviare la dichiarazione dei redditi entro il termine del 30 settembre.

Ai fini della verifica della predetta condizione (flessione del reddito) i professionisti interessati dovranno fare riferimento all’allegato A del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Prot. n. 227357/2021 dello scorso 4 settembre (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Provvedimenti” dell’home page).

Si fa presente, infine, che il contributo perequativo non potrà, in ogni caso, essere superiore a 150mila euro e dovrà essere computato applicando la percentuale che sarà fissata dal decreto alla differenza tra il reddito del 2019 e quello del 2020, al netto dei contributi a fondo perduto già ricevuti con il decreto Sostegni (articolo 1 del DL 22 n. 41/2021) e con il decreto Sostegni Bis (commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13 dell’articolo 1 del DL n. 73/2021).

Ad esempio, un professionista con un reddito 2019 di 100mila euro e un reddito 2020 di 60mila euro calcolerà il contributo a cui ha diritto applicando la percentuale stabilita dal decreto a 40mila euro. Al risultato ottenuto sottrarrà i contributi a fondo perduto già percepiti e l’Agenzia delle Entrate gli liquiderà tale differenza.