Il secondo acconto delle imposte: proroga e modalità di calcolo alternative

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Con l’approssimarsi della scadenza, fissata al prossimo 30 novembre, è opportuno fare il punto sugli obblighi di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi del 2020, alla luce delle misure straordinarie dei decreti anti COVID.

Preliminarmente va precisato che in via generale entro il 30 novembre devono essere versati:

  1. il secondo acconto dell’IRPEF per chi esercita la professione in forma singola o associata;
  2. il secondo acconto dell’imposta sostitutiva per i professionisti che hanno optato per il regime forfettario;
  3. il secondo acconto dell’IRES per le società di capitali e cooperative;
  4. il secondo acconto dell’IRAP per i professionisti che integrano il requisito oggettivo della “autonoma organizzazione”, per le associazioni professionali e per le società di persone, di capitali e cooperative.

I soggetti che esercitano l’attività degli studi odontoiatrici determineranno tali acconti nella misura del 50% delle corrispondenti imposte maturate nell’anno precedente (2019). In merito va ricordato, infatti, che per i contribuenti per cui sono stati approvati gli ISA l’ammontare complessivo degli acconti è pari al 100% delle imposte dell’anno precedente, da versare in due tranche di pari importo (50%): il primo acconto normalmente a giugno, il secondo entro il 30 novembre.

Su queste regole generali si sono incardinate le misure di sostegno varate dal Governo a favore degli operatori economici con partita iva, tra le quali viene espressamente prevista la possibilità di poter rinviare il versamento del secondo acconto delle imposte al 30 aprile 2021. Per poter usufruire di tale proroga, tuttavia, è necessario riscontrare due condizioni:

  1. esercitare una attività economica per la quale sono stati approvati gli ISA e dichiarare compensi o ricavi annui non superiori a 5.164.569 euro;
  2. aver registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Quindi, posto che per i dentisti la prima condizione si intende generalmente rispettata (l’ISA degli studi odontoiatrici è tra quelli approvati), la possibilità di posticipare il versamento dipenderà dalla verifica della seconda condizione.

Il rispetto di tale vincolo è richiesto anche ai dentisti che svolgono la propria attività all’interno delle cosiddette zone rosse: i liberi professionisti, infatti, al momento non rientrano tra le categorie, individuate dai decreti Ristori, che possono usufruire della proroga del versamento indipendentemente dalla condizione del minor fatturato.

Tuttavia, nel caso in cui il fatturato del primo semestre dell’anno non sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019, sarà possibile utilizzare una modalità alternativa per il calcolo del secondo acconto delle imposte.

Va ricordato, infatti, che nel caso in cui si stimi di determinare nel 2020 imposte inferiori a quelle del 2019 (a causa di un probabile calo del reddito), è consentito calcolare e versare il secondo acconto in base alle minori imposte previste (utilizzando appunto il cosiddetto metodo previsionale). Di fatto, quindi, l’ammontare dell’acconto verrà parametrato al reddito stimato per il 2020 e alle relative imposte. Una opportunità da valutare prudenzialmente con il proprio commercialista, in considerazione del fatto che se l’ammontare stimato si rivelasse inferiore a quello calcolato a fine anno, il contribuente sarebbe chiamato a versare sanzioni e interessi su tale differenza, somme che potranno eventualmente essere ridotte attraverso il ravvedimento operoso.

Andrea Dili
Dottore Commercialista