IL RUOLO DELLE STP NEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE DEL LAZIO

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L’aula Roberto Lala della sede OMCeO di Roma ha ospitato martedì 21 gennaio u.s. i lavori del convegno dedicato al nuovo Regolamento Regionale sulle autorizzazioni sanitarie.

I lavori, dopo i saluti istituzionali da parte di Antonio Magi, Presidente OMCeO Roma, Brunello Pollifrone

Presidente CAO Roma e di Pier Luigi Bartoletti, Vice Presidente OMCeO Roma, sono proseguiti con gli interventi di Pamela Maddaloni e Angela Medda, dell’Area Coordinamento contenzioso, affari legali e generali della Direzione regionale Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, che hanno illustrato le semplificazioni introdotte dal Regolamento n. 20 della Regione Lazio.

È seguita una tavola rotonda alla quale hanno partecipato il Presidente nazionale ANDI, Carlo Ghirlanda e 

Andrea Tuzio, consulente ANDI nazionale in tema di autorizzazioni sanitarie.

Brunello Pollifrone, presidente CAO Roma e segretario CAO nazionale, ha dichiarato che: “L’elemento distintivo che caratterizza la specificità delle società tra professionisti rispetto alle società commerciali è legato al regime disciplinare dell’Ordine al quale la società tra professionisti è iscritta, per cui risponde la società stessa delle violazioni delle norme deontologiche applicabili all’esercizio in forma individuale delle attività professionali. Attualmente presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma sono iscritte 82 Società tra Professionisti (STP), in una sezione speciale dell’Albo ai sensi del DM 34/2013.

A tali società non è, tuttavia, ancora dato conoscere quale sia l’iter amministrativo regionale da seguire per l’apertura del proprio studio professionale.

Abbiamo chiesto un urgente intervento esplicativo da parte delle istituzioni regionali che consenta il corretto inquadramento giuridico come studio professionale e non come attività organizzata in forma di impresa”. 

Anche Sabrina Santaniello, Presidente ANDI Roma e Segretario ANDI Nazionale ha sottolineato come: “Lo strumento societario non può vanificare i requisiti della personalità e della professionalità che caratterizza l’esercizio in forma individuale dell’attività odontoiatrica.

È indispensabile che il legislatore regionale regolamenti le STP in maniera univoca e scevra da dubbi interpretativi, per fare in modo che la professione possa usufruire delle novità introdotte dalle norme nazionali, essendo le STP l’unica forma societaria consentita dal nostro ordinamento per l’esercizio professionale”.