Il datore di lavoro deve far rispettare la legge anti-COVID sospendendo i non vaccinati in mancanza di misure alternative

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Con la sentenza del 16 settembre 2021, il Tribunale del lavoro di Milano ha applicato quanto previsto espressamente dalla legge (art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, conv. con modd. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76) e cioè che per le categorie indicate c’è l’obbligo di vaccinazione gratuita contro il COVID-19 (più precisamente SARS-CoV-2) non oltre il 31 dicembre
2021, e chi non si vaccina non può lavorare in quanto «temporaneamente inidoneo».

Il Tribunale di Milano ha poi precisato che, in base all’art. 2087 c.c., l’obbligo di far rispettare la legge anti-COVID è a carico del datore di lavoro, che a sua volta sarebbe inadempiente se tollerasse il lavoro vietato; anzi, va ricordato che sempre in base all’art. 2087 c.c. il datore di lavoro, a salvaguardia di salute e sicurezza, deve far rispettare non solo le norme espresse ma anche tutte le misure «necessarie» perfino senza espressa disposizione. Il potere unilaterale di far tutto per evitare il contagio da COVID costituisce quindi per il datore di lavoro un obbligo preciso, cui potrebbe rispondere in sede sia civile che penale. Per evitare il contagio va fatto il necessario, fino alle misure più gravi come la sospensione, ma solo in mancanza di misure alternative.

C’è dunque nella legge un doppio obbligo, per le attività sanitarie o le altre attività indicate: il primo espresso è, nei confronti di chi lavora, di vaccinarsi, mentre il secondo obbligo è per il datore di lavoro, derivato dall’art. 2087 c.c., di proibire sempre e comunque, senza eccezioni, che i non-vaccinati svolgano i lavori indicati o comunque che restino negli ambienti dove si svolgono le attività sanitarie.

Le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Milano ex art. 2087 c.c. sono state poi confermate, per il green pass, nel decreto legge che ha posto espressamente a carico del datore di lavoro pubblico o privato l’obbligo di applicare la legge ed ha precisato che in mancanza o senza mancata semplice esibizione del green pass è vietato anche l’accesso negli ambienti di lavoro (D.L. 21 settembre 2021, n. 127, art. 1 comma 4 ed art. 3 comma 5).