Focus Riforma Fiscale: la revisione dell’Irpef (parte seconda)

Condividi su:

Come accennato nel precedente intervento, il percorso di transizione verso la flat tax universale delineato dall’articolo 5 del disegno di legge delega per la riforma fiscale, contempla una serie di passaggi intermedi, indicati al punto 2) della lettera a) del comma 1 della norma. In particolare, viene previsto, nelle more dell’attuazione del modello ad aliquota unica, il graduale perseguimento dell’equità orizzontale di sistema, principio che, in estrema sintesi, si identifica nel postulato che a parità di reddito deve corrispondere il medesimo carico impositivo.

A ben vedere, se per i non addetti ai lavori l’attuazione del principio di equità orizzontale può apparire scontata, va sottolineato come molti interventi legislativi realizzati a partire dagli anni 2000 ne abbiano pregiudicato l’efficacia. Tant’è che attualmente il modello di imposizione sui redditi prodotti dalle persone fisiche risulta estremamente frammentato (e, conseguentemente, iniquo), con la presenza di una pluralità di regimi sostituivi dell’Irpef e con regole di determinazione delle imposte, anche all’interno della stessa Irpef, assai eterogenee.

La delega fiscale prova a ridurre gli effetti di tali distorsioni, individuando quattro specifiche linee di azione, ovvero:

  1. la graduale definizione di un’unica area di esenzione fiscale all’interno dell’Irpef, oggi caratterizzata da detrazioni diverse a seconda della tipologia di reddito prodotto;
  2. la possibilità di garantire ai lavoratori dipendenti la deduzione, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per la produzione del reddito;
  3. l’opportunità di dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali obbligatori in caso di “incapienza”;
  4. la possibile conferma della flat tax incrementale per i titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo e l’implementazione di un analogo modello per premi di produttività, tredicesime e retribuzioni per lavoro straordinario dei lavoratori dipendenti.

In merito occorre osservare che se i primi tre interventi vanno nella direzione di assicurare una maggiore equità orizzontale al sistema, il quarto potrebbe produrre effetti addirittura antitetici.

Inoltre, va evidenziato che nel corso dell’esame parlamentare è stato inserito un ulteriore intervento: viene concesso a lavoratori autonomi e imprenditori di versare i saldi e gli acconti di imposta con periodicità mensile.

Va, infine, segnalato il dettato contenuto nel punto 3) del comma 1 della norma che, proprio per ragioni di equità, introduce l’obbligo di includere i redditi soggetti a imposte sostitutive o a ritenute alla fonte a titolo d’imposta nella nozione di reddito complessivo ai fini dell’accesso ai benefici di natura tributaria e non.

Andrea Dili
Dottore commercialista