Detraibilità dell’Iva

Il diritto dei soggetti passivi alla detrazione dell’Iva dovuta o versata ai propri fornitori è uno dei principi che caratterizza il regime dell’Iva, che per sua natura dovrebbe essere neutrale gravando unicamente sul consumatore finale.
Tale diritto alla detrazione incontra però dei limiti previsti all’interno del DPR 633/72 (artt. 19-19 bis1- 19 bis 2- 19 ter).
La detrazione consentita è ridotta, in tutto o in parte, in occasione dell’effettuazione di operazioni esenti; in sostanza il principio alla detrazione è correlato all’ “acquisto imponibile/cessione imponibile” impedendone l’effettuazione quando si è in presenza di solo operazioni esenti o limitandola percentualmente qualora nello svolgimento dell’attività vi siano sia operazioni attive imponibili che operazioni attive esenti.
In sintesi:

  • In presenza di solo operazioni attive esenti l’Iva assolta sulle spese professionali non può essere recuperata, ma solo sommata alle spese come costo;
  • Nell’ipotesi in cui il soggetto emetta sia fatture esenti che fatture imponibili bisognerà ricorrere al c.d. “pro rata”, sistema per determinare la percentuale di detrazione dell’Iva . Il metodo di calcolo è il seguente: al numeratore è inserito l’ammontare delle operazioni effettuate nell’anno che attribuiscono il diritto alla detrazione dell’imposta; al denominatore è inserito lo stesso importo indicato al numeratore aumentato delle operazioni esenti effettuate sempre nell’anno.

Corrado Bondi
Segretario Sindacale Nazionale ANDI